Le norme giuridiche
È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico.È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico.
1. Caratteristiche. Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole (religiose, sociali, morali), sono: la generalità, l'astrattezza e l'imperatività. Dev'essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui ma per la generalità dei consociati. Astrattezza significa non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte (per es., qualora l'immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l'autorità giudiziaria può fare cessare l'abuso). Generalità e astrattezza sono caratteri necessari e hanno la funzione di garantire l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione. Per imperatività si intende che gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni. Esistono altresì norme che i destinatari non sono tenuti a osservare e che possono essere sostituite con altre disposizioni di legge: sono denominate derogabili. Altro elemento caratteristico, anche se non necessario, è la sanzione (penale, civile, amministrativa, secondo il ramo del diritto a cui appartiene la norma violata), cioè la conseguenza sfavorevole prevista dall'ordinamento nel caso di inosservanza.