Introduzione

È definito ordinamento giuridico il complesso organico di norme, tra loro intimamente connesse, che regola l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce. Sul piano storico-politico e su quello propriamente giuridico l'ordinamento che riveste la posizione di preminenza è quello dello Stato, che costituisce il 'diritto' per antonomasia. Esso, però, non è l'unico: infatti, esiste anche un ordinamento internazionale che raccoglie vari Stati, e vi sono ordinamenti concorrenti, come, per es., quello comunitario.

Caratteristica dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà, la sua forza intrinseca. Le norme non devono essere in contrasto tra loro, e quando ciò accade è l'ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all'ordinamento il carattere della coerenza. Altro connotato essenziale è quello della completezza, nel senso che l'insieme delle norme dev'essere in grado di risolvere ogni possibile caso e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi. Unità, coerenza e completezza più che caratteri intrinseci all'ordinamento devono essere considerati come una direttrice di politica legislativa, un obiettivo da realizzare, un compito spettante non solo al legislatore ma anche alla dottrina, alla giurisprudenza, a tutti gli operatori del diritto.