L'indennità di espropriazione
Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione, entro i successivi 30 giorni, compila un elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indicando le indennità che offre loro per le espropriazioni, e cioè una somma a soddisfazione del pregiudizio subito in seguito alla perdita del bene. Essa tuttavia non ha né la natura di un prezzo, perché l’espropriazione non è una compravendita, né di un risarcimento perché non viene corrisposto quale ristoro di un atto illecito. L’indennizzo infatti non tiene conto né del danno personale subito dall’espropriato, né dell’eventuale danno commerciale da questi sopportato in seguito alla perdita del bene; esso è previsto dalla Costituzione come presupposto di legittimità dell’espropriazione. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione. Qualora il proprietario condivida la determinazione e ne faccia comunicazione all’autorità espropriante, la somma viene lui consegnata nei successivi 60 giorni; in tal caso il beneficiario dell’espropriazione e il proprietario sono tenuti a concludere l’accordo di cessione del bene. In assenza di tale comunicazione la determinazione dell’indennità si intende non concordata. In questo caso l’autorità competente all’emanazione del decreto di esproprio dispone il deposito della somma (ridotta del 40% se l’area è edificabile) presso la Cassa depositi e prestiti. L’autorità espropriante invita quindi il proprietario interessato a comunicare, entro i successivi 20 giorni, se, per la determinazione dell’indennità, intende avvalersi dello specifico procedimento a tal fine previsto dalla legge. In caso affermativo, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, fissando loro il termine per la presentazione di una relazione di stima
del bene. Su istanza di chi vi abbia interesse,
un terzo tecnico può essere nominato dal presidente del tribunale civile. La relazione viene depositata presso l’autorità espropriante; del deposito deve essere data notizia agli interessati, potendo questi nei 30 giorni successivi prendere visione ed estrarre copia della relazione di stima. Decorso tale termine, l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità ovvero ne ordina il deposito, per conto del proprietario, presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il proprietario non abbia risposto all’invito dell’autorità espropriante, questa chiede la determinazione dell’indennità ad una commissione istituita dalla Regione presso ogni provincia.
1. Entità dell’indennizzo. La legge cc 834 stabilisce che l’indennizzo deve essere giusto, cioè commisurato al «massimo contributo che lo Stato può corrispondere per il sacrificio imposto ad un soggetto a vantaggio della collettività » (Corte costituzionale, sentenze del
25.V.1957 e 18.II.1960). In particolare, e salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione deve essere determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o della data di emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza degli eventuali vincoli, di qualsiasi natura, sul bene stesso. Per ciò che concerne la determinazione dell’indennità in caso di esproprio di una area edificabile, la legge dispone che questa venga stabilita nella misura pari all’importo, diviso per 2 e ridotto del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale, rivalutato secondo determinati coefficienti; la riduzione tuttavia non si applica quando viene concluso l’accordo di cessione. In ipotesi di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennità deve corrispondere al valore venale della costruzione stessa. Infine, qualora oggetto dell’espropriazione sia un area non edificabile, la relativa indennità viene determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture praticate sul fondo e del valore degli edifici legittimamente eretti.