Il procedimento espropriativo
In luogo della moltitudine di procedimenti espropriativi differenziati per materia previsti dalla normativa precedente, il Dlgs 321 8/6/2001 ha introdotto un unico procedimento espropriativo alquanto semplificato. In quest’ottica la competenza all’emanazione degli atti del procedimento viene attribuita alla stessa pubblica amministrazione che intende realizzare l’opera pubblica o di pubblica utilità. Per ciascun procedimento la legge prescrive la designazione di un responsabile cui sono affidate la direzione, il coordinamento e la cura degli atti e delle operazioni del procedimento stesso; questi, se necessario, può avvalersi dell’ausilio di tecnici. Nell’ambito del procedimento espropriativo si distinguono tre diverse fasi e precisamente:
a) la fase dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
b) la fase della dichiarazione di pubblica utilità;
c) la fase della determinazione, anche in via provvisoria, dell’indennità di esproprio.
Per quanto riguarda la prima di tali fasi, questa può coincidere con l’approvazione del piano urbanistico generale (o di una sua variante), ovvero con un atto di natura equivalente (adottato mediante conferenza di servizi, accordo di programma, intesa, ecc.), che prevedano la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo ha la durata di 5 anni ed entro questo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. A garanzia e tutela degli interessati la legge prevede e disciplina le modalità di partecipazione degli stessi al procedimento. Per quanto concerne la fase della dichiarazione di pubblica utilità, la legge disciplina gli atti che comportano la dichiarazione stessa, enunciandone specificamente gli effetti. La terza e finale fase del procedimento espropriativo si conclude con l’emanazione del decreto di esproprio il cui effetto ablativo si produce tuttavia solamente quando l’amministrazione si immette nel possesso dell’area e viene redatto il relativo verbale.