La nave
cn 136 s Per la legge la nave è «qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo». A seconda del loro impiego le navi si possono distinguere in maggiori (o navi d'altura) e minori (o navi costiere, ovvero addette al servizio portuale e alla navigazione fluviale e lacuale). Possono navigare le navi iscritte nei registri navali e abilitate secondo le forme previste dal codice della navigazione. Per poter essere iscritte, devono essere individuate dalla stazza, dal nome, dal numero e dal luogo dell'ufficio di iscrizione, elementi che devono essere segnati sullo scafo nei modi imposti dai vigenti regolamenti. La nave cn 163 viene cancellata dal registro in caso di sua demolizione oppure quando sia o si presume perita, abbia perduto i requisiti di nazionalità oppure sia stata iscritta in un registro straniero.
1. Armamento della nave. È una delle condizioni indispensabili richieste per la navigabilità della nave cn 164; consiste, in pratica, nella dotazione di mezzi tecnici materiali che consentano il sicuro esercizio della navigazione. In proposito il regolamento introdotto con il dpr 8.XI.1991 n. 435 ha previsto una disciplina dettagliata riguardante: i documenti relativi alla sicurezza della nave, le misure e precauzioni contro gli incendi, i mezzi di salvataggio, l'organizzazione dei servizi di sicurezza (preparazione dell'equipaggio, manutenzione delle attrezzature, le disposizioni per i casi di emergenza).