Contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile
Il codice della navigazione prevede, sotto questa categoria tre tipi contrattuali: la locazione, il noleggio, il trasporto.
Locazione di navi o di aeromobili. È il contratto con cui una parte, verso un determinato corrispettivo, si impegna a far godere all'altra per un certo periodo di tempo la nave o l'aeromobile. È opportuno distinguere la locazione 'a scafo nudo', vale a dire la locazione dell'aeromobile o della nave con le rispettive pertinenze, dalla locazione di nave armata ed equipaggiata: nel secondo caso, infatti, «il nuovo armatore (conduttore) succede al precedente (locatore) in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti l'equipaggio» cn 347. A meno che si tratti di navi minori o di imbarcazioni o natanti da diporto il contratto deve presentare la forma scritta cn 377.
1. Obblighi del locatore. Il locatore è obbligato cn 379 alla consegna della nave o dell'aeromobile con le relative pertinenze in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione, dei documenti di bordo necessari per la navigazione nonché a effettuare tutte le riparazioni dovute a causa di forza maggiore o a logorio per uso normale secondo l'impiego convenuto, esclusa la piccola manutenzione. Il locatore, a meno che provi trattarsi di vizi occulti non accertabili con la normale diligenza, è altresì responsabile cn 380 dei danni derivati da difetto di navigabilità che possa pregiudicare in modo rilevante la capacità dell'aeromobile o della nave all'uso indicato nel contratto.
2. Obblighi del conduttore. Poiché sul certificato di navigabilità sono indicate le caratteristiche tecniche della nave, il conduttore sarà obbligato cn 381 a usare del mezzo in conformità di tali caratteristiche e dell'impiego convenuto; dovrà altresì prendere in consegna la nave osservando la diligenza del buon armatore tanto che risponderà della perdita o del deterioramento della cosa a meno che non provi che si sono verificate per cause a lui non imputabili; dovrà inoltre cn 378 pagare nei termini stabiliti il corrispettivo convenuto e non potrà sublocare la nave o l'aeromobile a meno che ciò non gli sia stato consentito dal locatore. A locazione terminata il conduttore deve rendere la cosa nel medesimo stato in cui la ricevette, salvo il deterioramento o il consumo prodottisi normalmente e contrattualmente previsti.
Noleggio di nave o di aeromobile. cn da 384 a 395 e 939 Con tale contratto il noleggiante (armatore) si obbliga verso il noleggiatore a compiere uno o più viaggi prestabiliti contro il corrispettivo di un determinato prezzo o nolo (armatore resta il noleggiante e a lui rimane la detenzione della nave). Il noleggio non implica necessariamente il trasporto di beni o persone, in quanto tale operazione può intercorrere fra il noleggiatore e i terzi eventuali: vero oggetto dell'obbligazione del noleggiante è mettere a disposizione la nave o l'aeromobile, farli viaggiare e predisporre le attività del personale di bordo.
1. Noleggio a tempo e noleggio a viaggio. Nel contratto si possono individuare due sottospecie: noleggio a tempo e noleggio a viaggio. Nella prima ipotesi il noleggiatore ha facoltà di ordinare viaggi entro un determinato tempo prestabilito; nella seconda vengono predeterminati invece il viaggio o i viaggi da compiere. Data l'importanza che il contratto riveste all'interno dell'ordinamento giuridico, il codice richiede per esso la forma scritta (a meno che la nave noleggiata abbia una stazza minore di 25 t se a vela o alle 10 se è a propulsione meccanica) con l'enunciazione obbligatoria degli elementi di individuazione: nazionalità e portata della nave, il nome del noleggiante e del noleggiatore, l'ammontare del nolo, la durata del contratto e l'indicazione dei viaggi da compiere (a seconda che si tratti di noleggio a tempo o a viaggio).
Trasporto aereo. Il trasporto aereo è disciplinato sostanzialmente secondo le norme sul trasporto terrestre. Infatti, il vettore è responsabile del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione della prestazione e dei sinistri che riguardano i passeggeri, della perdita o della avaria delle cose consegnategli, a meno che non provi di avere predisposto tutte le misure possibili e necessarie per evitare il danno. Il vettore ha tuttavia una responsabilità illimitata se il danno è stato provocato da colpa grave sua o dei suoi dipendenti. Il vettore ha per legge l'obbligo di assicurare i passeggeri contro gli infortuni di volo; inoltre è obbligatoria l'assicurazione contro i danni che l'aeromobile possa provocare ai terzi in superficie.
Trasporto marittimo. Il contratto di trasporto marittimo cn 396 ss, sia di cose che di persone, si differenzia dal contratto di trasporto terrestre in relazione alla diversa disciplina della responsabilità che risulta meno gravosa per il vettore: nel trasporto di persone il vettore risponde dei sinistri che colpiscono i passeggeri o del ritardo o della mancata esecuzione della prestazione, a meno che non provi che l'evento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel trasporto di cose la responsabilità del vettore marittimo, definito caricatore, è ancora più attenuata: egli risponde cn 422 della perdita o dell'avaria della merce o del ritardo nel trasporto solo se dipendenti da sua colpa evidenziatasi prima dell'inizio del viaggio o durante il viaggio per colpa dell'equipaggio; il vettore non è responsabile per i vizi occulti della nave e per comportamenti colposi dell'equipaggio. Inoltre il vettore non è responsabile dei danni provocati dai cosiddetti 'pericoli eccettuati' cn 422 (fatti di guerra, tempeste ecc.).
1. L'assicurazione marittima. Contro i rischi della navigazione il codice cn 514 stabilisce norme che riguardano l'assicurazione contro i danni. L'assicurazione marittima può riguardare la nave, le merci trasportate, il nolo, la responsabilità civile per i danni causati dall'urto della nave contro altra nave o contro opere portuali.
Polizza di carico. cn 460 s È un titolo di credito che rappresenta le cose trasportate dalla nave e che comporta il diritto alla riconsegna. Deve contenere l'attestazione dell'avvenuto caricamento delle merci sulla nave nonché il nome e il domicilio del vettore e del caricatore, il luogo di destinazione e, se la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario; la natura, qualità e quantità delle cose da trasportare; lo stato apparente degli imballaggi e delle merci; il luogo e la data di consegna che, se non è indicata, si presume sia quella del caricamento delle merci sulla nave.
a) Riserve. Quando il vettore non può verificare le indicazioni fornite dal caricatore, ha facoltà di inserire nella polizza proprie riserve (ad es., «ignoro peso» o «qualità e quantità sconosciuti»).
b) Polizza netta. Il caricatore che voglia pertanto ottenere dal vettore una 'polizza netta', cioè senza riserve, gli consegnerà una lettera di garanzia con la quale si impegna a esonerarlo da qualsivoglia responsabilità per contestazioni che possano sorgere a causa delle divergenze tra le indicazioni della polizza e l'effettiva consistenza o stato delle merci. La polizza è emessa in due originali: uno, non trasferibile, che resta al vettore ed è sottoscritto dal caricatore, l'altro, lasciato al caricatore e sottoscritto dal vettore (o raccomandatario marittimo) o dal comandante della nave, che attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate.
c) Girata. La forma più diffusa di girata è l'annotazione sul titolo autenticata da un notaio o da un agente di cambio, datata e sottoscritta dal girante e con l'annotazione del giratario.
d) Perdita e sottrazione. In caso di perdita, sottrazione o distruzione del titolo, il legittimo possessore, dopo averne fatto denunzia al debitore, può ricorrere al tribunale del luogo dell'adempimento per ottenere l'ammortamento del titolo stesso.