L'imprenditore commerciale
cc 2195 È definito imprenditore commerciale colui che svolge: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività commerciale in senso stretto); un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; un'attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti. Naturalmente, l'imprenditore commerciale si avvale nell'organizzazione dell'impresa di alcuni collaboratori sia autonomi sia subordinati. La qualità di imprenditore commerciale deriva direttamente dall'esercizio di un'impresa commerciale. Tale attività può essere espletata sia da una persona fisica (imprenditore individuale), sia da un ente (imprenditore collettivo). L'imprenditore commerciale deve possedere la capacità di agire; il minore non può pertanto iniziare un'impresa commerciale, tuttavia la può continuare con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare.
1. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. Gli imprenditori commerciali (non i piccoli imprenditori commerciali) sono sottoposti a un particolare regime di pubblicità cc 2188 mediante l'iscrizione in un apposito registro delle imprese (presso la cancelleria del tribunale) e inoltre devono conservare per 10 anni le scritture contabili. Sono soggetti, in caso di insolvenza, al fallimento.
Gli ausiliari dell'imprenditore commerciale. Possono essere così definiti coloro che collaborano all'attività giuridica e contrattuale dell'imprenditore commerciale, in maniera autonoma oppure alle dipendenze dello stesso (ausiliari subordinati).
1. Gli ausiliari subordinati. Sono dei dipendenti dell'imprenditore, assunti mediante un contratto di lavoro. La loro principale funzione consiste nel mantenere i rapporti contrattuali con terze persone per conto dell'imprenditore. Proprio per queste loro specifiche mansioni gli ausiliari subordinati dell'imprenditore godono di un potere di rappresentanza nei confronti dei soggetti estranei all'impresa. Tale potere di rappresentanza si concretizza in una facoltà concessa dall'imprenditore all'ausiliario di poter agire in nome e per conto ed eventualmente concludere validamente atti giuridici per l'imprenditore stesso. Il codice civile prevede e regola la figura dei seguenti ausiliari subordinati: institore, procuratore, commesso.
2. Gli ausiliari autonomi. Sono collaboratori esterni all'impresa, incaricati di affiancare e agevolare con il loro lavoro l'attività dell'imprenditore. Le loro funzioni sono dirette principalmente alla stipulazione di contratti. Gli ausiliari autonomi spesso sono legati all'imprenditore da un rapporto di lunga durata (è il caso dell'agente di commercio).