Introduzione

È imprenditore cc 2082 chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per attività economica si intende in particolare la produzione di ricchezza; non può parlarsi di esercizio dell'impresa quando vi sia solo il godimento dei frutti di un bene (ad es., il proprietario di un terreno che incassi l'affitto non si può definire imprenditore; una professione prettamente intellettuale come quella dell'avvocato o del medico non costituisce attività imprenditoriale). L'attività dev'essere diretta alla produzione o allo scambio, vi deve essere cioè uno scambio fra chi produce e chi consuma. Naturalmente l'attività dev'essere lecita.

L'attività organizzativa si riferisce alla manodopera e ai mezzi di produzione di cui si avvale l'imprenditore nella sua attività (non è imprenditore chi esercita un lavoro autonomo, senza dipendenti e senza attrezzature idonee). La coesistenza dei due elementi non è però necessaria: il negoziante che si avvale di capitali e attrezzature, ma senza avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore, è un imprenditore. La professionalità è costituita dall'abitualità e dalla continuità dell'attività svolta, che deve avere uno scopo di lucro. Non è richiesto che l'attività sia ininterrotta, ma potrebbe avere anche carattere stagionale. L'assumere la qualità di imprenditore determina l'applicabilità di una specifica disciplina giuridica e fiscale che non opera nei confronti dei non imprenditori. A seconda del tipo di attività svolta sono previsti vari tipi di imprenditore.