Fondo comune di investimento
Il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D L G S 58 / 1998 definisce fondo comune di investimento il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, appartenente ad una pluralità di soggetti e gestito in monte (cioè non individualmente). Questo patrimonio, che è costituito dalle quote di capitale versate dai sottoscrittori, viene investito da una società di gestione del risparmio a ciò autorizzata in strumenti finanziari, beni immobili ed altri valori, secondo modalità predeterminate ed in particolare secondo un criterio di ampia diversificazione, al fine di assicurare un effettivo frazionamento dei rischi. L’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio (nonché del servizio di gestione su base individuale) è subordinata al possesso, da parte della società di gestione degli specifici requisiti richiesti dalla legge tuf 34; l’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB. Un fondo comune di investimento può essere “aperto” o “chiuso”: nel primo caso i partecipanti possono in ogni momento chiedere il rimborso delle proprie quote (ovviamente secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo); nel secondo, il diritto al rimborso delle quote è riconosciuto solo a scadenze predeterminate; le società autorizzate vengono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d’Italia stessa. La società di gestione per ogni fondo comune istituito si deve servire di una banca depositaria, presso la quale deve far affluire i capitali raccolti e depositare i titoli nei quali sono stati effettuati gli investimenti.