Il contratto di assicurazione
È un contratto mediante il quale una parte (l'assicurato) versa all'altra (l'assicuratore), una somma, detta premio, ottenendo in cambio il diritto di essere risarcita in conseguenza di determinati eventi contemplati dal contratto stesso.
1. Caratteri generali. cc 1882 In virtù del contratto di assicurazione l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato di vari tipi di danni derivanti da eventi naturali o comunque imprevedibili (quali, ad es., incidenti stradali, caduta di valanghe ecc.). Il contratto può anche riguardare il verificarsi o meno di un evento relativo alla vita umana, nel qual caso l'assicuratore pagherà una rendita o un capitale nel caso che l'evento stabilito si verifichi (assicurazione sulla vita). L'assicurazione è quindi un contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull'assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (cioè deve essere scritto, altrimenti non si può far valere in giudizio); l'assicuratore deve pertanto rilasciare all'assicurato un documento scritto, detto polizza.
2. Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato. Può accadere che l’assicuratore abbia dato il suo consenso alla conclusione del contratto di assicurazione a seguito di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’altro contraente e che queste siano relative a circostanze tali che l’assicuratore stesso, se avesse avuto conoscenza della situazione reale, non avrebbe prestato il proprio consenso o comunque non lo avrebbe dato alle medesime condizioni. Le conseguenze sono diverse, a seconda che il contraente
abbia agito o meno con dolo o colpa grave. Nel primo caso queste dichiarazioni e reticenze sono causa di annullamento del contratto di assicurazione. L’assicuratore deve dichiarare al contraente che intende esercitare l’impugnazione entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, pena la decadenza dal diritto di impugnazione del contratto di assicurazione; nel caso in cui abbia a verificarsi un sinistro prima del decorso di tale termine, l’assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata. Nel secondo caso (assenza di dolo o colpa grave) l’assicuratore, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, ha facoltà di recedere dal contratto; qualora un sinistro si verifichi prima che l’assicuratore abbia avuto conoscenza dei suddetti elementi (ovvero prima che l’assicuratore stesso abbia manifestato l’intenzione di recedere dal contratto), la somma dovuta si riduce proporzionalmente alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato se fosse stato conosciuto il vero stato delle cose.
3. Assicurazione contro i danni. L'indennizzo dovuto dall'assicuratore all'assicurato non può mai superare l'importo del danno effettivamente subito da quest'ultimo; l'assicuratore, risarcito l'assicurato, potrà da parte sua rivalersi su coloro che abbiano cagionato il sinistro, esercitando l'azione surrogatoria.
4. Assicurazione sulla vita. È un contratto nel quale l'assicuratore si impegna a corrispondere una certa somma all'assicurato, in dipendenza di un evento attinente alla sua vita. Il contratto può essere infatti stipulato per il caso di morte (e allora l'assicuratore pagherà l'indennizzo, in forma di capitale o di rendita, dopo la morte dell'assicurato); o per il caso di vita oltre un certo termine (e l'assicuratore pagherà l'indennizzo, quando l'assicurato abbia raggiunto una età stabilita); ovvero essere misto (se l'assicurato muore prima di aver raggiunto una determinata età, l'assicuratore pagherà alle persone indicate nel contratto, mentre se l'assicurato sopravvive oltre l'età stabilita, a lui spetterà il capitale pattuito).
a) Assicurazione a favore del terzo. Nel caso di assicurazione a favore del terzo, se l'assicurato muore cc 1920 l'assicuratore paga l'indennità a una terza persona (beneficiario), designata dall'assicurato all'atto della stipulazione del contratto (in genere, il beneficiario è un congiunto dell'assicurato, che questi intende proteggere economicamente, in caso di sua prematura scomparsa).
b) Assicurazione sulla vita di un terzo. Figura diversa è l'assicurazione sulla vita di un terzo, dove la prestazione dell'assicuratore è dovuta all'assicurato in seguito alla morte di una terza persona (che, ovviamente, deve aver dato il proprio consenso al contratto).
c) Assicurazione per la malattia. Sotto la dicitura assicurazioni sulla vita si comprende anche l’assicurazione per la malattia. La compagnia assicuratrice si impegna a rimborsare le spese mediche sostenute dal cliente dietro la presentazione delle fatture oppure a versargli una diaria giornaliera per ogni giorno di malattia (alla presentazione di un certificato medico).
5. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. L 990 24/12/1969 È una forma di assicurazione, resa obbligatoria per legge, contro i danni che possono derivare dalla circolazione dei veicoli a motore.