La Regione
È un ente autonomo con una propria popolazione, un proprio territorio e propri poteri, che esercita secondo le norme dettate dalla Costituzione.
1. Due tipi di Regioni. La disciplina dell'organizzazione interna è contenuta nei rispettivi statuti i quali, per le 15 Regioni ad autonomia ordinaria, sono deliberati dal Consiglio regionale e approvati con legge ordinaria della Repubblica, mentre per quelli ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) sono adottati con legge costituzionale.
2. Funzioni regionali proprie. La Regione svolge vari tipi di funzioni. In primo luogo ha funzioni sue proprie: secondo la Costituzione cost 117 la Regione ha potestà legislativa in tutte le materie che sono espressamente riservate alla legislazione statale. La potestà legislativa spetta alle regioni anche nelle materie di legislazione concorrente, ma la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato.
3. Gli organi. Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la giunta regionale e il presidente della giunta regionale. Il corpo elettorale, formato da tutti i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e che sono iscritti alle liste elettorali regionali elegge un organo collegiale: il Consiglio regionale, composto da un minimo di 30 membri a un massimo di 80, che si rinnova ogni 5 anni. La nuova legge elettorale L 43 23/2/1995 prevede che i 4/5 dei consiglieri siano eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre il rimanente quinto sia eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, collegato con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province. Il capolista delle liste regionali è il candidato alla presidenza della Regione. Il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni che gli sono conferite dalla Costituzione o dalla legge; può inoltre fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale, i cui membri sono nominati (e revocati) dal Presidente della Giunta medesima, rappresenta l’organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta, cui compete la rappresentanza della Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative che lo Stato ha delegato alla regione, conformandosi alle istruzioni governative. È eletto a suffragio universale diretto.
4. Il controllo sugli organi. Secondo la Costituzione cost 126 il Consiglio regionale può essere sciolto, e il Presidente della Giunta rimosso, qualora compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge ovvero per ragioni di sicurezza nazionale. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta; l’approvazione della mozione di sfiducia, come la rimozione, l’impedimento permanente, la morte e le dimissioni volontarie del medesimo, comportano lo scioglimento della Giunta e del Consiglio. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio producono i medesimi effetti.