Introduzione
La Costituzione (cost 5) stabilisce quali principi fondamentali l'autonomia e il decentramento amministrativo. L'autonomia è attribuita ad enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) che rappresentanole comunità locali. Le Regioni godono di una più alta autonomia politica ed esercitano anche una potestà legislativa e finanziaria. L'autonomia organizzativa o amministrativa è la capacità dell'ente di compiere gli atti amministrativi necessari per raggiungere gli obiettivi nelle materie di propria competenza. Tale capacità si estrinseca mediante la produzione di regolamenti, l'adozione di atti amministrativi e la stipulazionedi contratti di diritto privato.
Il decentramento amministrativo, forma di organizzazione dei pubblici poteri, in particolare consiste nell'attribuzione di compiti e poteri a organi diversi da quelli centrali al fine di favorirelo sviluppo delle autonomie locali e una maggiore efficacia e incisività dell'azione amministrativa. Il decentramento è definito autarchico quando le funzioni amministrative vengono trasferite a enti autarchici, cioè a soggetti pubblici diversi dallo Stato e dotati di autarchia (Regione, Provincia, Comune). La disciplina dei Comuni e delle Province è stata riformata dalla legge 142/90 sulle autonomie locali.