taglióne (diritto penale antico)

sm. [sec. XIV; dal latino talío -ōnis]. Nel diritto penale antico, pena inflitta a chi si rendeva colpevole di lesioni personali. Secondo il principio “occhio per occhio, dente per dente” il reo perdeva lo stesso arto od organo di cui aveva privato l'offeso. Questa legge era applicata anche nell'Antico Testamento, espressa nella formula efficace del Levitico (24, 19-20): “come fece... così sarà fatto a lui; il danno che avrà inflitto, quello dovrà sopportare”. Nell'antica Roma la pena del taglione era applicata solo alle lesioni più gravi e ne era esecutore la stessa vittima o un parente da lei delegato. La stessa pena si riscontra nell'antico diritto germanico da dove s'introdusse in vari statuti italiani, al punto che se ne trovano ancora tracce a Modena nel 1771 e in Toscana nel 1786. È da considerare che la pena del taglione, pur nella sua cruda espressione di pena vendicativa, rappresentò in origine un notevole progresso sulle forme indiscriminate di vendetta privata.

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