spamming
s.inglese (da Spam, una marca di carne in scatola) usato in italiano come sm. In informatica, si riferisce alla possibilità di inviare contemporaneamente in Internet una stessa e-mail indesiderata (generalmente commerciale) a migliaia di persone. I messaggi pubblicitari di spamming variano da normali offerte commerciali a proposte di vendita di tecnologie illegali tra cui software pirata, materiali vietati come farmaci senza prescrizione medica o riviste pornografiche, illeciti progetti finanziari. Gli spammer inviano messaggi identici o personalizzati a numerosi indirizzi di e-mail. Questi indirizzi sono spesso raccolti in maniera automatica dalla rete tramite specifici programmi, oppure indovinati con l'uso di liste di nomi comuni, o ottenuti da data base. Lo spamming è considerato inaccettabile dagli ISP (Internet Service Provider) che vi si oppongono anche per i costi del traffico generato dall'invio indiscriminato, e dalla maggior parte degli utenti di Internet. I termini UCE (Unsolicited Commercial Email), e-mail commerciale non richiesta e UBE (Unsolicited Bulk Email), email non richiesta in grandi quantità, sono usati per indicare i messaggi e-mail di spamming. Esistono servizi e software, chiamati antispam, che i server e-mail e gli utenti possono usare per ridurre il carico di spamming sui loro sistemi e caselle di posta. Alcuni di questi rifiutano messaggi provenienti dai server conosciuti come spammer (bloccaggio). Altri analizzano automaticamente il contenuto dei messaggi e-mail ed eliminano o spostano in una cartella speciale quelli che somigliano a spamming (filtraggio). Nel secolo XXI sono presi di mira dallo spamming anche altri mezzi di comunicazione della rete, soprattutto i siti web che utilizzano il sistema wiki, per esempio Wikipedia, il sistema di messaggistica istantanea (instant messaging) e i blog. Oltre a violare la e a saturare la rete, lo spamming in Italia trasgredisce la legge 675/96 sulla privacy. La materia italiana riguardante l'invio di posta elettronica a scopo commerciale è disciplinata dall'articolo 130 Codice Privacy. Questo permette di utilizzare i dati personali esclusivamente dopo il consenso del soggetto interessato. Viene anche vietato l'invio di notizie e messaggi pubblicitari per ricerche di mercato o vendite dirette in cui non si fornisca il mittente o un recapito a cui rivolgersi, per eventuali rimostranze. Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70 stabilisce norme riguardanti il commercio elettronico: le informazioni commerciali non richieste devono includere una nota in cui si stabilisca che il destinatario possa scegliere per il futuro di opporsi a questi messaggi.