repressióne
sf. [sec. XIX; dal latino tardo repressío-ōnis, da reprimĕre, reprimere]. Azione ed effetto del reprimere: la repressione di un istinto, di un impeto d'ira; per lo più riferito a sommosse, rivolte e simili: la feroce repressione di una rivolta; repressione del banditismo. § In psicanalisi, meccanismo di difesa consistente nell'allontanare volontariamente dalla consapevolezza contenuti che generano ansia. Il termine viene a volte impropriamente usato per indicare la rimozione (seguendo la terminologia anglosassone per cui rimozione è repression). § In tecnica militare, azione di fuoco effettuata dall'artiglieria in fase difensiva, su una posizione amica conquistata dall'avversario per impedirgli di consolidarvisi. § In scienze politiche, complesso di energiche iniziative poste in atto da un governo con il preciso scopo di eliminare manifestazioni di dissenso, ritenute dannose per la società o per la stessa sopravvivenza del regime. Di solito è una tattica impiegata dai sistemi di potere dittatoriali contro ogni tentativo di opposizione. Poiché, però, è assai difficile tracciare una sicura linea di demarcazione tra l'abituale esercizio del potere punitivo, legalmente attribuito alle pubbliche autorità, e un suo impiego disinvolto ed eccessivo, anche i regimi democratico-rappresentativi vengono talora accusati di interventi repressivi, ogniqualvolta si dimostrano troppo solleciti nella difesa di istituti e canoni sociali, etici o economici, mediante l'impiego indiscriminato e violento delle forze dell'ordine o con l'emanazione di leggi eccezionali. § In diritto, repressione di condotta antisindacale, procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori: quando il datore di lavoro impedisce o limita l'esercizio dell'attività sindacale o il diritto di sciopero dei propri dipendenti, le associazioni sindacali interessate possono ricorrere al tribunale competente. Questo, dopo una rapidissima istruttoria di due giorni e se la condotta antisindacale sussiste, ordina al datore di lavoro con decreto motivato e immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Il datore di lavoro può fare opposizione davanti al tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto. In caso di inottemperanza al decreto o alla sentenza del tribunale, il datore di lavoro è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda.