punibilità

sf. [sec. XIX; da punire]. Possibilità, condizione di ciò o di chi può essere punito. In particolare, applicabilità della pena al reo derivante dal potere dello Stato d'infliggere la pena e dall'assoggettabilità del reo a essa; sono cause di estinzione della punibilità i fatti che rendono inapplicabile la pena perché estinguono quest'ultima o lo stesso reato: morte del reo, amnistia, indulto, grazia, prescrizione, oblazione; sono cause di non punibilità le situazioni attinenti alla persona del reo che escludono la punibilità (per esempio la qualità di prossimo congiunto nel furto). Cause di non punibilità, in senso lato, sono le cosiddette cause di giustificazione del reato, quali il consenso dell'avente diritto, l'esercizio del diritto, l'adempimento del dovere, la legittima difesa e lo stato di necessità; sono condizioni obiettive di punibilità i fatti che, pur non costituendo elementi essenziali del reato, devono verificarsi perché il fatto di reato sia punibile e, per converso, qualora si verifichino, lo rendono punibile anche se non voluti (per esempio l'annullamento del matrimonio nel reato d'induzione al matrimonio mediante frode; la sorpresa in flagranza del colpevole in numerosi reati).

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