oblazióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal latino oblatío-ōnis].
1) Offerta, obolo, elemosina per opere di bene; riferito specialmente alle offerte fatte dai fedeli alla Chiesa e ai suoi ministri.
2) Ant., offerta in genere; anche prezzo offerto all'incanto. In particolare, l'offerta liturgica del pane e del vino.
3) In diritto penale, causa estintiva del reato contravvenzionale. Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o anche in alternativa con l'arresto, il contravventore è ammesso a pagare o può essere ammesso a pagare nel caso di pena alternativa, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma (corrispondente a 1/3 del massimo della pena stabilita e alla metà di questa nel caso di pena alternativa) oltre al pagamento delle spese processuali. Oblazione amministrativa, pagamento immediato di un'ammenda da parte del contravventore di norme di leggi speciali, in particolare del Codice della Strada.
Religione
Le oblazioni sono offerte dei fedeli alla Chiesa per ossequio a Dio, aiuto al mantenimento del culto e sostentamento ai sacerdoti. Già in uso presso molti popoli antichi, le oblazioni erano organizzate in modo preciso presso gli Ebrei: in epoca determinata era offerta al Tempio una parte dei raccolti della terra e del bestiame; oblazioni particolari erano fatte in espiazione dei peccati, per le purificazioni legali, per una guarigione, ecc. Nella Chiesa dei tempi apostolici i fedeli portavano oblazioni quando si recavano al rito religioso; da esse si prendevano il vino e il pane necessari alla celebrazione della Messa e il resto veniva consumato nel pasto in comune, che la seguiva, e distribuito ai poveri. In seguito le oblazioni per l'altare furono divise da quelle fatte ai ministri e ai poveri. Già nel sec. IV era invalso l'uso di fare oblazioni in danaro e nelle chiese comparvero le cassette per l'elemosina. Con il sec. V la forte riduzione delle oblazioni spontanee introdusse la loro obbligatorietà sotto forma di decime e di primizie. Anche l'oblazione per la Messa, prima collettiva, divenne individuale. A questa si aggiunsero il legato pio, le donazioni, ecc.
Diritto canonico
Distingue due specie di offerte: le oblazioni esigibili, o tasse, previste in occasione dell'amministrazione dei sacramenti o di vari atti di giurisdizione volontaria o per l'esecuzione di rescritti della Santa Sede, nonché in occasione dei funerali; le oblazioni spontanee, che possono essere raccolte da un'associazione pia regolarmente eretta, da una parrocchia, da una missione o da una chiesa.