protèsto
IndiceLessico
sm. [sec. XVI; da protestare].
1) Ant., protesta, lamento.
2) In economia, protesto cambiario, atto solenne e autentico redatto da pubblico ufficiale mediante il quale si accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione di una cambiale e di qualsiasi altro titolo per cui esso è richiesto. Si distingue quindi il protesto per mancato pagamento da quello per mancata accettazione che si ha solo per la cambiale tratta.
Diritto
La redazione del protesto deve esser fatta per iscritto a pena di nullità sulla cambiale o sul foglio di allungamento a essa aggiunto. Può essere anche redatto separatamente, ma in questo caso deve contenere la trascrizione della cambiale. Nel protesto si devono elencare la data, il nome del richiedente, l'indicazione del luogo dove è fatto, coincidente con quello di pagamento, le ricerche eseguite, l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi della mancata risposta, la sottoscrizione del pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale nei comuni dove non esiste né un notaio né un ufficiale giudiziario). I pubblici ufficiali debbono tenere un apposito repertorio dei protesti per ordine di data. Il protesto per mancato pagamento deve essere levato entro i due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale, quello per mancata accettazione della tratta nei termini fissati per la presentazione dell'accettazione, e con ciò il portatore è dispensato dal presentare il titolo per il pagamento e dal relativo protesto. Il traente, il girante, l'avallante possono apporre sul titolo di credito la clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente. In questo caso il portatore del titolo è dispensato dal levare il protesto per poter esercitare il diritto di regresso. Nel caso che il debitore sia fallito il protesto non è necessario, bastando la sentenza di fallimento. Ai protesti è data pubblicità con la pubblicazione in appositi bollettini ufficiali. La notizia di ciascun protesto levato è conservata in un apposito registro informatico per 5 anni, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000, n. 316. L'iscrizione del proprio nome nel registro può comportare serie difficoltà nel caso in cui l'iscritto debba ottenere prestiti da parte di banche, intermediari e finanziarie. In seguito all'atto di protesto il possessore della cambiale insoluta può svolgere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta) o di regresso (azione di regresso). Le azioni giudiziarie si svolgono generalmente in tre fasi: a) atto di precetto, cioè intimazione di pagare l'importo della cambiale insoluta aumentato delle spese e degli interessi entro un termine non inferiore a 10 giorni; b) pignoramento dei beni, espropriazione forzata dei beni dell'obbligato alla quale si procede se il debitore non ha pagato entro il termine fissato con l'atto di precetto; anche in questa fase il debitore ha la possibilità di versare la somma dovuta all'ufficiale giudiziario, il quale provvederà a farla avere al creditore; c) vendita dei beni pignorati (con cui si procede al loro realizzo per soddisfare il credito) effettuata all'asta, con assegnazione al maggior offerente; le azioni cambiarie non sono dunque rivolte contro la persona fisica dell'obbligato, ma contro i suoi beni. Diversa è la sorte del debitore che esegue il pagamento entro 12 mesi dal protesto: può infatti chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco presentando domanda al presidente della Camera di Commercio competente per territorio.