Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino privilegium, propr., disposizione che riguarda una singola persona].

1) Concessione di speciali diritti o prerogative a particolari categorie di persone: privilegio petrino; privilegio paolino. Per metonimia, il documento che concede il diritto e la posizione stessa di vantaggio che si acquisisce. Con accezioni specifiche: A) nel teatro il privilegio fu per alcuni secoli (XVI-XVIII) un'autorizzazione ad aprire o gestire un teatro; esso determinava una sorta di monopolio che scoraggiava o impediva le iniziative di altre compagnie e, di fatto, limitava il repertorio. B) In diplomatica, documento sovrano d'età medievale emesso sia dalle cancellerie regie sia dalla cancelleria pontificia per concessioni di carattere permanente. Nelle cancellerie regie dei tempi più antichi equivale generalmente a praeceptum; nelle cancellerie pontificie ebbe generalmente le caratteristiche proprie della bolla maggiore. C) In diritto romano, eccezione allo ius commune per tener conto di determinate circostanze dapprima sfavorevoli poi anche meritevoli di tutela giuridica (ius singulare); il termine fu usato anche per indicare un'esenzione individuale concessa da parte del supremo potere. D) Privilegio di stampa, concessione accordata in esclusiva dall'autorità a uno stampatore, nei secoli passati, per l'edizione di un'opera, per l'uso di un ritrovato tecnico, o addirittura per l'esercizio dell'attività tipografica in un territorio e per un periodo di tempo fissato. Anche se con efficacia limitata per l'impossibilità pratica di farlo effettivamente rispettare, il privilegio di stampa può considerarsi la sola forma di protezione commerciale in campo librario, in tutta Europa, fino all'introduzione nelle legislazioni moderne dei concetti di proprietà letteraria, copyright e simili. La concessione di privilegio di stampa, legata in genere a decisioni occasionali del potere statale, fu particolarmente sfruttata nella Repubblica di Venezia, fin dal 1469, con la concessione di un privilegio per l'attività tipografica nello Stato a Giovanni da Spira, così come più tardi con i privilegi concessi al Manuzio per le edizioni di testi greci (1496) e in caratteri corsivi (1501). E) In economia, privilegio fiscale, trattamento preferenziale adottato dalla legislazione statale nei confronti di crediti che per la loro particolare natura vengono anteposti agli altri all'atto del soddisfacimento. Si tratta di crediti riguardanti l'interesse finanziario dello Stato (per esempio per imposte) che hanno diritto di esser soddisfatti per intero e, dove vi sia pluralità di crediti, per primi. Talora dicesi di particolari benefici fiscali accordati dallo Stato ad alcune categorie di operatori con l'estero.

2) Per estensione, dote, qualità particolare che assicura una condizione di vantaggio: ha il privilegio della facilità di parola; anche onore speciale, talvolta in senso iron.: ci ha concesso il privilegio della sua compagnia.

Diritto privato

Nel diritto privato contemporaneo, preferenza che la legge accorda a uno dei creditori nel soddisfarsi sui beni del debitore, in considerazione della causa del credito. Il privilegio, assieme al pegno e all'ipoteca, costituisce una delle cause legittime di prelazione, deroganti al principio dell'eguale diritto dei creditori a essere soddisfatti sui beni del debitore. Il numero dei privilegi è previsto dalla legge e i privati non possono crearne di nuovi. I privilegi riguardano crediti costituiti da spese necessarie (per esempio spese funebri e per l'alimentazione del debitore e della sua famiglia) o riguardanti l'interesse pubblico dello Stato (per esempio tributi) o l'interesse comune dei creditori (per esempio spese di giustizia). Il privilegio è generale, se grava genericamente su tutti i beni mobili del debitore; speciale, se grava su una o più cose determinate, sia mobili sia immobili. Il primo rappresenta solo una garanzia generica; il secondo individua un bene e costituisce un diritto reale di garanzia. Il privilegio speciale su bene mobile soccombe di regola di fronte al diritto di pegno altrui sullo stesso bene; viceversa il privilegio speciale su immobile prevale di regola anche sull'ipoteca altrui. Il privilegio sui mobili cede inoltre sempre di fronte al diritto del possessore di buona fede di cosa mobile, la cui proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui. Se la cosa oggetto del privilegio perisce o si deteriora, il creditore privilegiato non può esercitare il suo diritto di prelazione, ma se il debitore si era assicurato contro i danni egli subentra, al pari del creditore pignoratizio e ipotecario, nei diritti del debitore e viene pagato dall'assicuratore al suo posto (surrogazione reale). A volte l'esistenza del privilegio è subordinata all'essere la cosa in possesso del creditore (per i crediti costituiti da spese di conservazione o miglioramento) o da lui detenuta (per i crediti dell'albergatore, del vettore, del mandatario, del depositario), o al trovarsi in un determinato luogo (per i crediti del locatore, il cui privilegio sulle cose che forniscono l'immobile locato si esercita, anche nei confronti dei terzi, fino a quando queste si trovano nell'immobile). La legge stabilisce l'ordine di precedenza tra i vari privilegi, a prescindere dal momento, anteriore o posteriore, della nascita del credito privilegiato. L'ordine dei privilegi tra i mobili è così stabilito: spese di giustizia, retribuzioni dei lavoratori subordinati, contributi dovuti a enti previdenziali, ecc. L'ordine del privilegio sugli immobili è operato dai crediti dello Stato per i tributi diretti. § Privilegio automobilistico, quello gravante per legge sugli autoveicoli in genere, a favore del venditore, per il prezzo non ancora pagato; è previsto anche un privilegio automobilistico convenzionale. Il privilegio automobilistico ha natura ipotecaria. § Privilegi marittimi e aeronautici, possono colpire la nave o l'aeromobile, il nolo, cioè il compenso per l'uso della nave o aeromobile, e le cose caricate. I privilegi marittimi sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.

Diritto pubblico

I privilegi di diritto pubblico, detti anche prerogative, stabiliscono eccezioni e deviazioni da norme generali non a favore di persone fisiche, ma di persone in quanto titolari di un organo o di determinate funzioni pubbliche. In questo ordine, il capo dello Stato non è responsabile di alcun atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione; i magistrati sono inamovibili e non possono essere sospesi, trasferiti o destinati ad altra sede se non per decisione del Consiglio superiore della magistratura; e nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo che sia colto in flagranza. Questa immunità è affine a quella di cui godono rappresentanti e agenti diplomatici di Paesi stranieri.

Diritto canonico

Posizione di particolare favore, che fa eccezione alla legge comune, concessa a singole persone o cose o ad alcune categorie di esse, dal competente legislatore ecclesiastico o da persona da esso autorizzata: il privilegio contro o al di fuori del diritto comune è concesso solo dal pontefice, mentre il vescovo può concederlo soltanto per quanto concerne il diritto particolare. È motivato da speciali circostanze o fini e per lo più ha un contenuto di favore: possono aversi, tuttavia, anche privilegi odiosi cioè restrittivi rispetto al diritto più generale. Il privilegio può acquistarsi anche per consuetudine, per prescrizione o per comunicazione: una volta acquisito, deve ritenersi perpetuo. Esso cessa per revoca, per rinuncia o per morte del privilegiato, se il privilegio era personale. § Privilegi dei chierici, privilegi riconosciuti dal diritto canonico al clero: privilegium canonis, che statuisce il dovere di obbedienza e di rispetto dei laici nei confronti dei chierici; il diritto canonico punisce con la scomunica latae sententiae tutti coloro i quali dolosamente percuotano, feriscano o uccidano chierici o monaci; privilegium fori, per cui il chierico è sottratto alla giurisdizione dei tribunali statuali; privilegium immunitatis, comportante la dispensa dall'obbligo del servizio militare; privilegium competentiae, in virtù del quale è sottratta all'esecuzione forzata contro un chierico la parte delle rendite beneficiarie o di altri emolumenti necessaria al suo sostentamento.

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