pròroga
IndiceLessico
sf. [sec. XVI; da prorogare]. Il prorogare; l'atto col quale si concede un tempo più lungo di quello stabilito per l'adempimento di una prestazione o per l'uso di poteri o facoltà. In particolare: proroga di pagamento, dilazione del termine di pagamento precedentemente stabilito; proroga d'imbarco, rinvio dell'epoca d'imbarco di una merce cui ha diritto il caricatore qualora intervengano cause di forza maggiore; proroga giornaliera, usualmente concessa per il pagamento di una cambiale presso le casse cambiali. Si dice proroga anche l'anticipazione su titoli a brevissima scadenza effettuata tra istituti di credito presso le stanze di compensazione. Si hanno anche proroghe ammesse dall'istituto d'emissione.
Diritto
La legge riconosce il diritto di proroga nell'adempimento di un'obbligazione quando essa scade in giorno festivo (l'obbligo è prorogato al primo giorno feriale successivo), salvo usi o patti contrari. La proroga in alcuni contratti può essere espressa, per esempio esplicitata nei contratti di vendita a termine dei titoli di credito con una clausola che rimanda il pagamento alla scadenza successiva; o tacita, per esempio nei contratti di assicurazione, quando non vengono disdettati dall'assicurato (a esclusione dell'assicurazione sulla vita) entro il limite di due anni; la proroga si applica anche per i contratti di vendita a tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato, sempre che non siano stati disdettati; la proroga non si applica ai contratti di mezzadria, di colonia, di soccida e di consorzio, nelle società semplici e nelle cooperative. La proroga della competenza, riconosciuta dalla legge al giudice davanti al quale viene prodotta una domanda accessoria, per la quale non ha competenza, assieme a una domanda principale, per la quale ha competenza; in questo caso la competenza del giudice viene estesa anche alla domanda accessoria. A meno che la competenza non sia improrogabile, essa può essere riconosciuta al giudice anche per accordo fra le parti.