sòccida

sf. [sec. XIV; dal latino sociĕtas, società]. Contratto agrario secondo cui le due parti (il soccidante e il soccidario) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. La soccida è semplice quando il bestiame è conferito dal soccidante, mentre il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, per la lavorazione del prodotto ecc.; parziaria, quando entrambi i contraenti conferiscono il bestiame nelle proporzioni stabilite; soccida con conferimento di pascolo, quando il bestiame è conferito dal soccidario, che ha la direzione dell'impresa, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo e cura il controllo della gestione. Il contratto di soccida, se non è convenuto diversamente, ha la durata di tre anni e s'intende riconfermato se le parti non l'hanno disdetto sei mesi prima della scadenza. Accrescimenti del bestiame, utili, prodotti e spese sono suddivisi secondo le convenzioni e gli usi. Nella soccida semplice e parziaria la direzione dell'impresa è diritto del soccidante; nella soccida con conferimento di pascolo spetta al soccidario.

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