pegasiano
Redazione De Agostini
agg. Che si riferisce al praefectus urbi Pegaso. Il senatoconsulto pegasiano concedette agli eredi testamentari di trattenere, anche nel caso di fedecommesso universale, il quarto dell'attivo netto, già concesso dalla legge Falcidia (40 a. C.) nei confronti dei legati. Dette facoltà al fedecommissario di adire il pretore per costringere l'erede a compiere l'adizione e punì quest'ultimo, in caso di resistenza, togliendogli la . Fu abrogato da Giustiniano.