laicizzazióne

sf. [sec. XX; da laicizzare]. Il laicizzare; riferito a un chierico, il ridurre allo stato laicale. Ai sensi della legge ecclesiastica, ciò comporta la perdita dei diritti e privilegi inerenti allo stato clericale, l'esclusione da uffici e benefici e la proibizione di portare l'abito ecclesiastico. Per i chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori rimane però l'obbligo del celibato, a meno che non sia dimostrata la mancanza assoluta di volontà nel soggetto a rimanere nello stato clericale o non sia intervenuto un timore grave a farlo accedere all'ordinazione. Per i chierici negli ordini minori, il soggetto può rientrare nel laicato con semplice notificazione al suo ordinario o per deposizione dell'abito ecclesiastico: l'ordinario interviene solo nei casi in cui non reputi prudente far inoltrare un chierico negli ordini sacri.

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