lòdo
Indicesm. [sec. XIV; da lodare].
1) Ant., lode, encomio: “l'anime triste di coloro / che visser sanza infamia e sanza lode” (Dante).
2) Sentenza che pone termine a un giudizio arbitrale.§ Normalmente, è pronunziato dagli arbitri nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Le parti possono, tuttavia, prorogare tale termine. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte eccetto quelle relative a rapporti di lavoro, a questioni previdenziali, di stato, di separazione personale tra coniugi e quelle che non possono essere oggetto di transazione. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri ed è redatto per iscritto. Esso deve contenere: l'indicazione delle parti e della clausola compromissoria con cui le parti hanno deciso di deferire agli arbitri la loro controversia; l'esposizione dei motivi della decisione, il dispositivo, la data e la sottoscrizione. Entro cinque giorni dalla sua emissione, il lodo deve essere depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato e il tribunale, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo. Il lodo è soggetto a revocazione, ad opposizione di terzo e può essere impugnato per nullità entro 90 giorni dalla notificazione. Competente per l'impugnazione e per la revocazione del lodo è la Corte d'Appello. L'impugnazione non è più proponibile quando è decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo.§ Nella terminologia sindacale, lodo arbitrale è l'atto di risoluzione di conflitti di lavoro individuali e collettivi, in cui le parti in lotta affidano a uno o più arbitri sopra le parti (autorità politiche, magistrati, o esperti in materia) la risoluzione delle controversie. Si parla di arbitrato rituale (impugnabile solo per nullità o revocazione) o irrituale (impugnabile per violazioni alle norme di legge oppure per motivi analoghi a quelli dei contratti). In Italia è stato usato come strumento di risoluzione di controversie collettive, funzionale alla stipulazione di un contratto, nella prima metà del sec. XX (si ricordano il lodo Bianchi, il lodo De Gasperi) e negli anni Ottanta, in un mutato contesto sociale e politico e con diverse funzioni, come nel caso del lodo Scotti (vedi anche concertazione).