Lessico

sf. [sec. XIV; da impugnare]. L'atto e l'effetto dell'impugnare, del contrastare, dell'opporsi (a una decisione, a un'affermazione e simile). Ant., opposizione in genere, contrasto, lotta.

Diritto: il processo civile

Atto con cui la parte soccombente, considerando leso un suo diritto o un suo interesse, ricorre a un'autorità superiore a quella che ha emesso la sentenza contro di essa per volgerla a suo favore. L'impugnazione si ottiene con l'appello, il ricorso in Cassazione, la revocazione, l'opposizione del terzo e, nei termini di legge, il regolamento di competenza. Il diritto a impugnare una sentenza decade quando questa diventa inoppugnabile per decorrenza del termine utile dalla sua notificazione; dopo un anno se non è stata notificata; se è stata accettata o nei suoi riguardi vi è stata acquiescenza. L'impugnazione può essere: principale, quando l'atto dà vita a un procedimento d'impugnazione, incidentale, quando l'atto d'impugnazione s'inserisce in un procedimento d'impugnazione già in corso. Di conseguenza vi può essere pluralità d'impugnazione, quando nei confronti di una sentenza vi siano più mezzi di gravame; concorso d'impugnazione, quando il ricorso alla Cassazione è contemporaneo alla proposta di revocazione; in questo caso la revocazione sospende il termine di ricorso alla Cassazione fino alla pronuncia della sentenza di cui è oggetto. La legge tende a evitare procedimenti separati e quindi proposte diverse d'impugnazione sono riunite in un unico processo anche d'ufficio. Nel proporre un'impugnazione devono essere osservate le norme proprie a ciascun mezzo. L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione salvo che il giudice d'appello, su istanza di parte, quando ricorrono gravi motivi, disponga un provvedimento in tal senso. Per gli altri mezzi d'impugnazione il giudice ne può ordinare la sospensione se l'esecuzione causi un danno irreparabile o grave.

Diritto: il processo penale

Sono soggetti a impugnazione solo i provvedimenti che la stessa legge (art. 568 del Codice Procedura Penale) dichiara impugnabili. Si perviene all'impugnazione con mezzi ordinari, quali l'opposizione, l'appello, il ricorso ordinario in Cassazione, purché avanzati prima che il provvedimento diventi irrevocabile, e straordinari, se l'istanza è presentata dopo che la sentenza è passata in giudicato; essi sono: l'azione revocatoria, la revisione, il ricorso in Cassazione contro sentenze di giudici particolari. Hanno diritto all'impugnazione il Pubblico Ministero, l'imputato, il responsabile civile, la parte civile, ecc. purché a essa abbiano un reale interesse. Tale diritto è sottoposto a precisi termini di decadenza e di modi di presentazione (indicazione del provvedimento impugnato, del mezzo d'impugnazione proposto, dei motivi dell'impugnazione). Effetti dell'impugnazione sono: sospensione della sentenza; passaggio del procedimento al giudice di grado superiore, coinvolgimento di altri imputati, anche se questi non hanno impugnato la sentenza. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio d'impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che per i provvedimenti in materia di libertà personale. L'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse, quando il provvedimento non è impugnabile, quando vi è rinuncia all'impugnazione.

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