ispezióne
Indicesf. [sec. XVII; dal latino inspectío-ōnis].
1) Esame accurato compiuto a scopo di controllo, per accertare il buon andamento di qualche cosa o per altri motivi. In particolare, visita accurata di un superiore in grado a un reparto, edificio o stabilimento militare per accertare il regolare andamento del servizio; essere d'ispezione, del capitano o del sottufficiale che ha l'incarico di sorvegliare sui servizi interni della caserma. In medicina, osservazione completa e sistematica del malato (forme esterne, pelle, colorito, movimenti, atteggiamento) allo scopo di rilevare tutti gli elementi necessari per una diagnosi.
2) Visita di un ispettore: l'ispezione fu lunga e meticolosa. § Nel diritto processuale l'ispezione è ordinata dal giudice per accertare tracce ed effetti materiali del reato. È corporale se eseguita sul corpo dell'imputato e in questo caso deve essere limitata ai casi di assoluta necessità; locale se compiuta nei luoghi in cui il delitto è stato commesso. Nelle cause civili l'ispezione non deve comportare grave danno alla parte o a terzi e violazione del segreto professionale. L'ispezione giudiziaria a luoghi, cose e immobili è disposta dal giudice istruttore, che vi deve partecipare di persona anche fuori della sua giurisdizione e, se necessario, assistito da testimoni o periti. Ogni abuso dell'ispezione corporale è punito con la reclusione fino a un anno.