invalidità

Indice

Lessico

sf. [sec. XVI; da invalido].

1) Condizione di chi è fisicamente debilitato o menomato così da non esser più capace di certi lavori.

2) Qualità di ciò che non è valido, infondatezza: l'invalidità di una tesi; in particolare, mancanza di validità giuridica di un atto o di un negozio per vizio intrinseco: invalidità di un atto ufficiale.

Diritto

Nel diritto privato l'invalidità porta alla nullità o all'annullabilità del negozio; nel diritto pubblico l'invalidità deriva da un vizio di legittimità o dalla mancanza di un elemento non essenziale. Nel diritto amministrativo si definisce invalidità la non conformità di un atto o di un procedimento amministrativo con la fattispecie giuridica che lo prevede. In particolare, si ha invalidità quando l'atto amministrativo è stato emanato in violazione delle norme giuridiche che lo disciplinano (in questo caso l'atto amministrativo è viziato da “illegittimità”); quando l'atto rientra nel potere discrezionale di un soggetto della Pubblica Amministrazione ed è stato emanato in violazione di norme di buona amministrazione, di criteri di opportunità tecnica o amministrativa. In tal caso l'atto è invalido perché viziato nel merito e non potrà essere sottoposto ad annullamento (essendo legittimo), ma revocato o abrogato dallo stesso soggetto che lo ha emanato o dal suo superiore gerarchico se questi ha potere di riformare o avocare a sé gli atti dell'inferiore. Mentre la revoca ha efficacia retroattiva, l'abrogazione ha efficacia dal momento della sua emanazione. È controverso se rientri nella categoria dell'invalidità la nullità dell'atto amministrativo. § Nella legislazione sociale, è detta invalidità fisica lamenomazione di un organo o di un senso del lavoratore per cause inerenti al lavoro o all'ambiente in cui questo si svolge. Per il trattamento previdenziale riservato ai colpiti da invalidità, vedi previdenza e assicurazione.

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