abrogazióne
sf. [sec. XIX; dal latino abrogātíō-ōnis]. Atto ed effetto dell'abrogare: abrogazione di una legge, dei privilegi. § Istituto giuridico che riflette la cessazione di efficacia di atti amministrativi con contenuto normativo. Consegue all'emanazione di norme successive che dettino una disciplina nuova (abrogazione implicita) ovvero alla revoca formale della norma precedente (abrogazione espressa).In diritto costituzionale, è il modo di cessazione di vigenza di un'intera legge o di singole sue statuizioni e ha luogo per effetto di un fenomeno di successione di norme nel tempo. L'abrogazione è espressa quando la legge successiva dichiara che la precedente cessa di avere efficacia; è tacita quando la nuova legge è incompatibile con la precedente ovvero regola, innovandola, la disciplina dell'intera materia. Di regola l'abrogazione ha effetto dall'entrata in vigore della nuova legge.