inibitòria

sf. [sec. XIV; da inibire]. Azione di chi, soccombente in giudizio di primo grado e colpito da sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva, intenda, in vista dell'impugnazione, chiedere la sospensione o la revoca di detta eseguibilità. È un'eccezione al procedimento normale, perché la richiesta è rivolta non al giudice dell'esecuzione, ma al giudice dell'appello. Presupposto essenziale dell'inibitoria è l'impugnazione della sentenza e, specificamente, del capo di essa che ha concesso la provvisoria esecuzione. Il giudice dell'appello provvede all'inibitoria, con ordinanza, nella prima udienza della causa: in caso di sospensione o revoca della provvisoria esecuzione, non può essere compiuto nessun atto esecutivo fino alla decisione del giudizio di appello.

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