inadempiménto
sm. [sec. XVIII; in-1+adempimento]. Il non adempiere a quanto si è promesso, a un dovere e simile: “l'inadempimento momentaneo delle mie promesse” (Guerrazzi). § In diritto, il mancato rispetto di un'obbligazione contrattualmente assunta. La parte a cui l'obbligazione spetti può chiedere all'altra sia che adempia al contratto sia che questo sia risolto con conseguente risarcimento del danno. Nei casi più rilevanti, la parte inadempiente può essere messa in mora con intimazione per iscritto di assolvere la sua obbligazione entro un congruo termine, trascorso il quale il contratto dovrà intendersi senz'altro risolto. Il contratto cessa, ma rimane l'obbligo per la parte inadempiente di risarcire il danno causato all'altra e la cessazione non pregiudica i diritti nel frattempo acquisiti dai terzi. La parte inadempiente può essere obbligata all'adempimento qualora ciò sia possibile. In particolare nel contratto di vendita l'inadempimento del compratore consente al venditore di vendere la cosa all'incanto per conto e a spese del compratore, con diritto di avere da questi la differenza fra il prezzo convenuto e quello ricavato dalla vendita all'incanto; se inadempiente è il venditore, dove si tratti di cose che hanno un prezzo corrente, il compratore può far acquistare la cosa a spese del venditore e ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto.