funzionàrio
sm. [sec. XIX; francese fonctionnaire]. In generale, chi esercita funzioni nell'ambito di un ente, con poteri più o meno ampi di rappresentanza. § Nel diritto romano, chi era incaricato di compiere determinate funzioni da parte del re, dai comizi centuriati o tributi, dai concili della plebe e infine dal principe. Nel diritto amministrativo, persona fisica che esercita una pubblica funzione con il compito e il potere di formare e manifestare la volontà dell'organo cui è preposto o nel quale collabora. Funzionari non sono soltanto coloro che agiscono nel campo della pubblica amministrazione (ministri, direttori generali, membri dei Consigli superiori), ma anche coloro i quali esercitano una funzione pubblica di carattere legislativo o giudiziario. Essi sono pubblici impiegati, se in rapporto organico e continuativo “di servizio” con un ente pubblico; onorari, se agiscono solo temporaneamente e non esclusivamente per l'ente presso cui esercitano le loro funzioni. Mentre i funzionari impiegati percepiscono regolarmente uno stipendio, i funzionari onorari hanno diritto solo a un'indennità.