fabbricerìa
sf. [sec. XVI; da fabbriciere]. Organo che amministra la parte del patrimonio di una chiesa destinata alla conservazione e manutenzione della fabbrica e alle spese del culto. Il patrimonio ecclesiastico, in virtù delle decretali dei papi Simplicio (475) e Gelasio I (496), venne destinato per un quarto alla manutenzione della fabrica ecclesiae, ossia dell'edificio sacro. Questa quarta o portio fabricae diventò una persona giuridica di tipo “fondazione”, assumendo poi il carattere di un'amministrazione civile dell'edificio della chiesa. Con il protocollo del 18 febbraio 1984, atto che ha apportato modifiche al Concordato del 1929, è stato istituito per ogni diocesi l'Istituto per il sostentamento del clero i cui uffici hanno sottratto le funzioni alle fabbricerie. Contestualmente l'art. 72 della legge 20 maggio 1985, n. 206, ha stabilito che le fabbricerie esistenti continuano a svolgere le loro funzioni in base alla legge 27 maggio 1929, n. 848 (art. 15 e 16).