fórma (diritto)
veste esteriore di un atto giuridico, necessaria affinché esso venga conosciuto e abbia rilevanza. Tra la forma e il contenuto di un atto giuridico deve esistere un “rapporto di adeguatezza” (per esempio: più importante è l'atto più rigorosa deve essere la forma); a questo scopo la legge prescrive una forma particolare per l'esistenza giuridica dell'atto e in particolare l'atto pubblico è prescritto per le donazioni, mentre per le alienazioni d'immobili, la costituzione o trasferimento di diritti per gli stessi è necessaria invece la forma scritta. In questi casi la forma fa parte della sostanza stessa dell'atto (forma ad substantiam); in altri casi, invece, la forma è prescritta solo per il suo valore di prova in un eventuale giudizio (forma ad probationem). Le forme classiche sono: l'atto pubblico, la scrittura privata e la dichiarazione orale.