expensilatio
Redazione De Agostini
sf. latino tardo. Contratto solenne secondo il quale l'obbligazione per il debitore sorgeva allorché il creditore annotava la somma che gli era dovuta tra le uscite nel suo libro-cassa. Gaio ne illustra due forme: transcriptio a re in personam, quando si annotava un'obbligazione sorta per diversa causa, per esempio a seguito di mutuo; transcriptio a persona in personam, quando si annotava un'obbligazione sorta con un diverso debitore. Sotto il principato l'expensilatio era già scomparsa.