expensilatio

sf. latino tardo. Contratto solenne secondo il quale l'obbligazione per il debitore sorgeva allorché il creditore annotava la somma che gli era dovuta tra le uscite nel suo libro-cassa. Gaio ne illustra due forme: transcriptio a re in personam, quando si annotava un'obbligazione sorta per diversa causa, per esempio a seguito di mutuo; transcriptio a persona in personam, quando si annotava un'obbligazione sorta con un diverso debitore. Sotto il principato l'expensilatio era già scomparsa.

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