editto

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino edictum].

1) In senso generico, ordinanza emessa dal magistrato o dall'autorità costituita con efficacia vincolativa per i cittadini.

2) Per estensione, ordine, legge; avviso, proclama; rar. bando.

3) Usato talora con riferimento alle disposizioni della volontà o misericordia divina.

Diritto romano

Editto dei magistrati, programma emanato da alcuni magistrati (pretore urbano e peregrino, governatore provinciale, edili curuli) per indicare i criteri informatori della loro attività durante l'anno di carica, all'inizio del quale l'editto veniva pubblicato, in Roma dai magistrati e nelle province dal governatore. L'editto era perpetuum quando durava un anno, e repentinum se pubblicato in determinate circostanze. La trasformazione della procedura civile, col venir meno della distinzione tra diritto civile e diritto pretorio, e l'applicazione sempre più ampia e generale della cognitio extra ordinem, tolsero ogni residuo valore all'editto. § Editto del principe, disposizione a carattere generale, di contenuto assai vario, emanata dal principe in virtù dell'imperium proconsulare maius et infinitum che comprendeva anche lo ius edicendi. L'editto, che poteva contenere anche nuove norme, in particolare di diritto processuale, amministrativo e penale, molto probabilmente restava in vigore oltre la vita del principe che lo aveva emanato, fino a che non veniva abrogato o derogato da un suo successore.

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