dispènsa
Indicesf. [sec. XIV; da dispensare].
1) Atto del dispensare, elargizione, distribuzione: dispensa della refezione.
2) Sulle navi mercantili, locale per il deposito e la distribuzione dei viveri. In particolare, stanza o mobile in cui si conservano le provviste.
3) Ciascun fascicolo di opera pubblicata a puntate; dispense universitarie, fascicoli a stampa o a ciclostile che riproducono il testo di un corso universitario.
4) Atto amministrativo unilaterale della pubblica amministrazione che fa venir meno l'obbligo del singolo a una prestazione a favore della pubblica amministrazione stessa. Poiché la Costituzione repubblicana stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, soltanto una legge può consentire una dispensa. In particolare, la dispensa solleva dall'ottemperamento dell'obbligo del servizio militare; viene concessa dal ministro della Difesa, a domanda, ai soggetti che si trovino in determinate situazioni familiari. § Nel diritto canonico la dispensa è personale, se è concessa direttamente a una persona; reale o locale, se è concessa a un territorio; mista, se concerne coloro che hanno domicilio in un determinato luogo. Circa l'oggetto, nessuna dispensa può essere concessa contro le norme del diritto divino, sia esso naturale o positivo; per il diritto ecclesiastico, può dispensare l'autore della norma, il suo successore o il suo delegato. Il potere di dispensa può essere: ordinario, quando esso è inerente alla funzione: e questo spetta al papa per tutte le leggi ecclesiastiche generali o particolari, agli ordinari locali per le leggi particolari aventi vigore nella loro giurisdizione; ovvero può essere delegata: a jure, cioè per legge, o ab homine se è concessa per atto speciale del superiore qualificato.