diritti, dichiarazióne dei-
enunciazione solenne dei principi fondamentali cui un popolo ispira le sue istituzioni e nei quali concretizza le sue libertà civili e politiche. Il documento che le raccoglie prende nomi diversi: Chartae libertatis, Petition, Act, Bill, Déclaration, Statuto. Il primo di questi documenti vide la luce in Inghilterra nel 1215, quando nobili e prelati costrinsero re Giovanni Senza Terra a emanare la Magna Charta Libertatum, assicurandosi autonomie e libertà; durante il Medioevo essi ripeterono le loro richieste ogniqualvolta il sovrano tentò di venir meno agli impegni assunti. In epoca moderna seguirono, sempre in Inghilterra, la Petition of Rights (1628), l'Habeas Corpus Act (1679) e nel 1689 il Bill of Rights. Di diversa natura furono i Bills of Rights elaborati dalle colonie inglesi in America per ottenere l'indipendenza dalla madrepatria: basandosi sulla dottrina del giusnaturalismo essi aprirono le norme stilate a un chiaro carattere d'universalità per ogni tempo e per ogni popolo. Un approfondimento di questa universalità si ebbe nella Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamata dalla Rivoluzione francese nel 1789. A essa saranno debitrici le carte costituzionali delle nazioni moderne. Le costituzioni ottocentesche, però, erano ancora permeate di un rigido individualismo e a esso più tardi verrà opponendosi l'idea dello Stato come principio propulsore del progresso economico-sociale della nazione. Dopo i due conflitti mondiali di questo secolo l'enunciazione dei principi generali del convivere sociale fu affidata a organismi internazionali, quali la Società delle Nazioni e l'ONU.