diffida

sf. [sec. XIX; da diffidare]. Atto con cui una delle parti contraenti intima all'altra parte, inadempiente, di adempiere all'obbligazione assunta, in un congruo termine, con avvertimento che, in difetto, il contratto dovrà intendersi risolto. Il termine per l'adempimento non può essere inferiore ai 15 giorni salvo diversa pattuizione delle parti o differenti usi locali. Decorso tale termine senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto. In diritto amministrativo, l'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constatare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato a mezzo di ufficiale giudiziario (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). § In diritto penale, fra le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1453, contemplava la diffida del questore, che è stata abolita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327.

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