diffamazióne

sf. [sec. XIV; da diffamare]. Reato di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a un anno o di una multa; essa aumenta se l'offesa si riferisce a un fatto determinato. Il reato è più grave qualora l'offesa venga arrecata a mezzo stampa o con altra forma di pubblicità o in atti pubblici, ovvero se diretta contro un capo politico, amministrativo, giudiziario o ad altra autorità costituita in collegio. Il colpevole di reato di diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto, a meno che: l'offeso non sia un pubblico ufficiale e il fatto a esso attribuito non si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; non sia aperto nei confronti della persona offesa un procedimento penale; il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto a esso attribuito. Per il reato di diffamazione si procede a querela della persona offesa. Per quanto concerne il reato di diffamazione del militare che, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro militare, la pena è la reclusione militare fino a sei mesi; se l'offesa attribuisce al diffamato un fatto determinato, o è recata a mezzo stampa oppure in atto pubblico, la reclusione va da sei mesi a tre anni.

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