cecità
Indicesf. [sec. XIII; dal latino caecítas -ātis, da caecus, cieco].
1) L'essere cieco; mancanza totale o parziale della vista.
2) Fig., incapacità di giudicare correttamente la realtà, di riconoscere il giusto, il vero, il bello; ottenebramento della mente: il guaio che ti è capitato è derivato dalla tua cecità; molti sovrani sono andati in rovina per la cecità dimostrata nel governare. § L'assenza di potere visivo (detta anche ablepsia) può essere congenita (legata ad alterazioni di carattere ereditario o ad affezioni materne oppure fetali) o acquisita (totale o parziale, mono- o bilaterale). In rapporto al tipo di lesione si distinguono la cecità sensoriale, dovuta a lesioni retiniche; la cecità di conduzione, dovuta a lesioni delle vie ottiche; la cecità corticale, quando sussiste un interessamento del centro corticale della visione. La cecità può essere temporanea (malattie generali o locali suscettibili di guarigione) o definitiva (affezioni di tipo congenito e lesioni locali praticamente inguaribili). In taluni casi le terapie medicamentose (per esempio nella retinite spastica) o chirurgiche (distacchi della retina, cataratta locale) permettono di superare brillantemente casi di cecità apparentemente disperati. Casi particolari di cecità sono la cecità letterale (incapacità di leggere le lettere dell'alfabeto); la cecità musicale (impossibilità di riconoscere le note musicali); la cecità psichica (incapacità di riconoscere parenti o amici); la cecità verbale (impossibilità di comprendere il significato delle parole scritte). § Ai sensi dell'art. 415 del Codice Civile italiano la cecità può comportare una limitazione o addirittura l'esclusione totale della capacità giuridica. Nel caso di un cieco dalla nascita o dai primi anni di vita, che non abbia ricevuto una congrua educazione, il soggetto può essere inabilitato; se completamente incapace a provvedere al proprio interesse, viene interdetto.