inabilitazióne
sf. [sec. XVII; da inabilitare]. Atto ed effetto dell'inabilitare, l'essere inabilitato. § In diritto, istituto giuridico che priva in parte la persona fisica maggiorenne della sua capacità di agire. Avviene per: infermità di mente non talmente grave da provocare l'interdizione; prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, tali che espongano il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico; sordomutismo o cecità dalla nascita, se le persone colpite non abbiano ricevuto una sufficiente educazione. In questi casi il giudice nomina un curatore la cui volontà integra quella dell'inabilitato. Quest'ultimo, pertanto, potrà compiere da solo atti di ordinaria amministrazione, ma dovrà essere assistito dal curatore per gli atti di carattere straordinario.