casellàrio
IndiceLessico
sm. [sec. XIX; da casella].
1) Scaffale suddiviso in caselle in cui vengono riposti in ordine determinato documenti, lettere e simili. In particolare, casellario postale, quello in cui viene smistata la posta da spedire su vagoni ferroviari; anche l'insieme delle caselle postali. Per estensione, ufficio in cui si trovano gli scaffali con gli schedari.
2) Scaffale aperto, suddiviso in piccoli scomparti nei quali vengono riposti i bianchi tipografici suddivisi in base al corpo e alla giustezza.
Diritto
Casellario giudiziario, schedario esistente in ciascun tribunale nel quale vengono registrati una serie di provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa relativi alle persone nate nel circondario. Gli atti inseriti nel casellario sono i seguenti: in materia penale (art. 686 Codice di Procedura Penale), le sentenze di condanna e i decreti penali divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena; le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere; i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza ovvero dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato. In materia civile, le sentenze definitive che pronunciano l'interdizione, l'inabilitazione e i provvedimenti di revoca delle stesse; la dichiarazione di fallimento. In materia amministrativa, i provvedimenti relativi alla perdita della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.