cartolarizzazione
Termine che indica una tecnica finanziaria progettata per trasformare strumenti finanziari non trasferibili in altri strumenti finanziari trasferibili, quindi negoziabili e liquidi. Si attua cedendo attività o passività, beni o debiti di privati o di crediti di una società - spesso una banca - definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito in titoli obbligazionari, che sono poi collocati presso il pubblico. La tecnica finanziaria è riconducibile al modello originate-to-distribute, antitetico all’idea stessa di banca che invece si basa sul modello originate-to-hold. I titoli cartolarizzati hanno, come le obbligazioni normali, una scadenza e un tasso di interesse, e il servizio del debito è legato ai rimborsi e ai pagamenti di interessi da parte degli originali mutuatari. A tutti gli effetti, con la cartolarizzazione il rischio di credito viene trasferito dalla banca agli obbligazionisti e la banca libera risorse di capitale. I beni o attività sono ceduti a terzi e il recupero da parte di questi ultimi del valore di questi beni o attività dovrebbe in linea teorica garantire la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione. Se tale recupero risultasse impossibile, chi ha comprato titoli cartolarizzati incorrerebbe nella perdita sia del capitale versato sia degli interessi dovuti. Nella maggior parte dei casi, i beni ceduti sono crediti (sovente prossimi a essere dichiarati inesigibili), ma possono essere anche immobili, derivati o altro. Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del rating (AAA, AA, BBB, BB ecc.), con un merito creditizio che è minore quanto più è alto il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario. Con la direttiva Direttiva 2014/59/UE l’Unione Europea ha stabilito che la garanzia statale sulle cartolarizzazioni bancarie è considerata “aiuto di Stato” e come tale vietata e sanzionata dall’antitrust.