Lessico

agg. e sm. [sec. XVIII; dal latino agraríus, campestre].

1) Agg., attinente all'agricoltura o alla proprietà agricola; rurale: scienza agraria; riforma agraria. § Reddito agrario, parte del reddito del terreno attribuibile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nello svolgimento delle attività agricole. Il reddito agrario è calcolato in base alle tariffe d'estimo e, come previsto dalla riforma tributaria, concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e n. 599).

2) Sm., proprietario agricolo che non coltiva personalmente i terreni.

Diritto agrario

Complesso di leggi che regolano l'esercizio dell'agraria. Nel suo senso giuridico, il termine agrario non si attribuisce solo alla coltivazione dei campi, ma anche alle attività collaterali (allevamento del bestiame, silvicoltura, apicoltura, ecc.). La complessità della materia, originata dai rapporti tra proprietà della terra e forze umane per lavorarla, ha richiesto sovente l'opera del legislatore per dettare le norme e le varie forme contrattuali, che di volta in volta si rivelavano più valide a sciogliere le difficoltà e a dare senso di stabilità e di completezza al rapporto tra proprietario terriero e prestatore d'opera. La maggior parte degli studiosi di diritto sono concordi nel ritenere che le leggi riguardanti il diritto agrario, pur formando una materia giuridica facilmente raggruppabile, non costituiscono una parte a sé, ma, per i loro stretti legami con il diritto privato e pubblico, devono rimanere uniti a essi. In Italia, per esempio, il diritto agrario rientra nel Codice Civile sotto i titoli: libro della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro. Il diritto fu applicato al settore agricolo fin da quando il sorgere della proprietà privata si mise in contrasto con lo sfruttamento comune della terra. Norme di diritto erano già presenti nel Codice Babilonese (1700 ca. a. C.) e riguardavano la quota in natura dovuta dal privato allo Stato per la concessione di terreni del demanio. Presso gli Ebrei esistevano prescrizioni per i terreni coltivabili e per il pascolo. Nella Grecia antica la terra rimase possesso esclusivo degli eupatridi (nobili) fino al sec. VII a. C. con l'aggravante della sua trasmissibilità in toto al figlio maggiore, mentre ai non abbienti ne toccavano solo la lavorazione e un minimo di prodotti per il proprio sostentamento. Tale situazione portò naturalmente a numerose rivolte contadine, specialmente degli iloti messeni contro Sparta, e a far sentire la necessità di avere finalmente una legislazione scritta, che precisasse l'ambito dei diritti e dei doveri, con particolare riguardo alla condizione dei contadini. In questo spirito furono stilate le legislazioni di Solone (594 a. C.), di Pisistrato e di Pericle, che, per le forze sociali che vi facevano resistenza, non poterono essere pienamente soddisfacenti, ma che ebbero il merito di dare un pezzo di terra ai contadini. Il primo diritto romano conteneva già la disciplina dei contratti agricoli d'affitto, colonia parziaria e (più tardi) enfiteusi. In periodo repubblicano sono note le leggi che fanno capo ai Gracchi e che crearono una notevole tensione nel contesto sociale del tempo; nel Medioevo la legislazione si ampliò sui canoni, sui censi, sui livelli, ecc. e stabilì numerose quanto poco efficaci norme sulle coltivazioni e sull'obbligo di mantenere e sviluppare il patrimonio floristico ambientale. Si sviluppò anche il capitolo sull'obbligo delle prestazioni al padrone della terra, ma lo spazio più ampio fu concesso alle pene comminate contro i reati in danno della proprietà, specialmente contro i furti di prodotti e di bestiame. Il sec. XVIII, con un più vivo interesse dello Stato alle questioni agrarie e con lo sviluppo degli studi economici e di nuove tecniche (scuola fisiocratica, prime applicazioni della chimica) rese necessari nuovi interventi del legislatore per adeguare la materia del diritto alle nuove esigenze dell'agricoltura. Intervento che fu diverso per i vari Stati europei: in Inghilterra furono dettate norme più severe contro il godimento dei pascoli; in Italia furono alienati i beni comunali a profitto della proprietà privata; in Germania fu condotta a termine l'emancipazione dei contadini, mentre in Francia i fondi si liberarono definitivamente dai feudi, dai fidecommessi, dalla manomorta; nei territori di Maria Teresa furono notevolmente ridotti i diritti di pascolo per estendere le aree coltivate e venne favorita la piccola proprietà privata; in Lombardia fu effettuato il celebre Catasto, ma in questa regione, come nel resto d'Italia, incise maggiormente il Codice Napoleonico (riorganizzazione delle ipoteche; emanazione dei codici; affrancazione da livelli, censi e decime; disposizioni per le alienazioni e gli affitti). Il raggiungimento dell'unità nazionale portò all'applicazione delle leggi napoleoniche in tutta la penisola. Dopo la prima guerra mondiale in Europa lo Stato intervenne direttamente a frazionare il latifondo a favore della piccola proprietà contadina. In Italia il regime fascista non apportò cambiamenti sostanziali alla legislazione agraria ma si limitò ad affidare all'Opera Nazionale Combattenti terreni bisognosi di bonifica o che si prestassero a importanti trasformazioni colturali. Dopo il secondo conflitto mondiale le rivendicazioni avanzate dagli agricoltori chiamarono in causa la scienza giuridica su una vasta tematica, che s'ispirava al bisogno di migliorare la condizione contadina non solo in senso economico ma anche in quello di preparare gli agricoltori a condurre un'azienda rispondente alle esigenze più moderne. La proroga dei contratti agrari ha avuto lo scopo di conferire loro la durata necessaria per permettere al conduttore di portare a termine le colture progettate ed eventuali migliorie progettate per l'azienda. Nel 1962 venne introdotto il concetto dell'equo canone nei contratti d'affitto. Il decreto 24 febbraio 1948, n. 114, la legge 6 agosto 1954, n. 604 e quella del 9 aprile 1955, n. 287 portarono a un alleggerimento del carico fiscale per la piccola proprietà contadina, aiutata anche con facilitazioni di credito e con mutui; il 15 settembre 1964 fu varata la legge che va sotto il nome di Riforma Agraria, che ha precisato le norme per l'assegnazione di terre ai contadini, per la concessione di terre incolte, per la cooperazione agricola, per il credito agrario, per l'esproprio in nome della pubblica utilità.

Leggi agrarie

A Roma, già nell'antico diritto consuetudinario erano regolati tanto l'uso e il possesso del terreno pubblico quanto la sua cessione a privati. Con l'accentrarsi della terra nelle mani di pochi privati e le conseguenze sociali che ne erano derivate si era fatta sempre più urgente la necessità di una codificazione di tutta la materia, resa ancor più complessa dalle conquiste che avevano introdotto numerosi abusi. La prima legge nota (ma che per Mommsen non risulta suffragata da sufficienti prove storiche) è attribuita a Spurio Cassio (Lex Cassia) e risale al 486 a. C.: voleva suddividere la terra degli Ernici tra alleati e plebei, ma ledeva gli interessi del patriziato e non ebbe mai pratica attuazione; la Lex Licinia-Sextia fu approvata sotto la minaccia di un'invasione dei Galli e favoriva i plebei, ma per dieci anni (377-367 a. C.) fu avversata dal Senato, perché riduceva i latifondi a un massimo di 500 iugeri; la Sempronia I, presentata da Tiberio Sempronio Gracco nel 133 a. C., limitava essa pure il latifondo (fino a 1000 iugeri) e disponeva che le eccedenze passassero allo Stato per essere distribuite fra i nullatenenti; proibiva l'uso del pascolo pubblico agli armenti che superavano un dato quantitativo; istituiva un potere esecutivo (triumvirato) per dirimere giudizialmente le controversie. La fortissima opposizione dei grandi agrari non riuscì a proibire al momento la sua entrata in vigore, ma dopo l'uccisione di Tiberio Gracco rimase per lo più lettera morta; la Sempronia II, presentata da Caio Gracco nel 123 a. C., ripeteva la sostanza della precedente con alcune modifiche, ma il tribuno venne assassinato prima che la legge fosse applicata; la Iulia fu varata da Caio Giulio Cesare nel 59 a. C. e confermava la distribuzione delle terre fatta da Silla ai suoi partigiani; essa ebbe il merito di rompere almeno parzialmente il rigido monopolio dell'oligarchia terriera e prospettava assegnazioni per i non abbienti con almeno tre figli. La legge passò nonostante l'opposizione del Senato.

Partito agrario

Organizzazione politica che intende difendere gli interessi dei settori sociali economicamente dipendenti dalla produzione agricola. Il partito agrario ha assunto caratteri e obiettivi assai diversi nei vari Paesi in cui si è sviluppato, presentandosi come portavoce della grande proprietà latifondista, o difensore degli interessi della piccola e media borghesia rurale, ma trovando una matrice ideologica uniforme nella strenua difesa del diritto di proprietà privata in funzione antisocialista e nella volontà di fronteggiare la grande industria moderna, al cui incessante dinamismo economico-sociale le tradizionali strutture agrarie stentano ad adeguarsi. Tipiche forze conservatrici furono in Germania (fine del sec. XIX) la lega agraria del nord, che rappresentava gli Junker prussiani, e la lega agraria del sud, diffusa in Baviera, che raccoglieva larghi strati di piccoli proprietari. Nel periodo tra le due guerre mondiali notevole fu il peso politico acquisito dai movimenti agrari nell'Europa orientale e, in particolare, in Romania, dove il partito nazionale dei contadini, guidato da Iuliu Maniu, costituì, con il suo programma favorevole al diffondersi della proprietà rurale, una delle componenti più significative delle lotte interne del Paese. Prevalente fu invece l'aspirazione all'autonomia nazionale nel partito croato dei contadini, fondato da S. Radić in Iugoslavia, mentre A. Stambolijski, capo del partito agrario di Bulgaria, riuscì a dirigere il governo del Paese tra il 1918 e il 1923, ma il suo obiettivo di spezzare il latifondo scatenò una reazione che lo allontanò con la violenza dal potere. Anche in Italia, nell'immediato primo dopoguerra, si formò un partito agrario, come reazione “all'ondata rossa”, ma la sua vita fu effimera, in quanto i gruppi titolari di grossi capitali fondiari trovarono più valida salvaguardia dei loro beni e dei loro privilegi nel programma e nei metodi di lotta del fascismo. Il processo di trasformazione dell'economia contemporanea e il diffondersi dello sviluppo industriale hanno finito per togliere peso e vigore a questi partiti, lasciando alle forze politiche conservatrici e alle associazioni di categoria la rappresentanza e la difesa dei singoli gruppi agrari.

Bibliografia (Diritto)

E. Bianchi, Legislazione agraria, Milano, 1887; Bolla e Giannattasio, Legislazione agraria italiana, Roma, 1953; Bassanelli e Cici, Codice agrario, Padova, 1954; Scandurra, Codice forestale, Roma, 1956; Bagnillo, La legislazione sulla bonifica, sulla riforma fondiaria ed altre leggi speciali, Roma, 1956; M. Busca, G. P. Cigarini, Elementi di diritto agrario, Bologna, 1981.

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