IGP

sigla con cui si identificano i prodotti agricoli e alimentari che hanno ottenuto legalmente il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta, e dal 2010, anche i vini, con denominazione d'origine. Il regolamento CE 14 luglio 1992, n. 2081 definisce gli elementi generali del disciplinare di produzione dei prodotti agricoli e alimentari. Il marchio viene attribuito a quelli con qualità e caratteristiche che dipendono dall'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Mentre la DOP deve avere un forte legame con il territorio, la IGP ne impone uno più blando: è sufficiente che una determinata qualità (e non la qualità in toto dell'alimento) sia attribuibile all'origine geografica. Un'altra differenza rispetto alla DOP è la mancanza di garanzie sulla provenienza delle materie prime, poiché per ottenere la certificazione è sufficiente che il prodotto venga trasformato o elaborato nell'area interessata. I produttori devono attenersi alle regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione IGP, e il rispetto di tali norme è garantito da uno specifico organismo di controllo. Il decreto legislativo di riforma della legge 10 febbraio 1992, n. 164, approvato a nel marzo 2010, rinnova il quadro normativo del settore vitivinicolo e introduce la IGP dei vini. Questa definisce una regione o un luogo determinato o, in casi eccezionali, un paese che caratterizza un prodotto con le seguenti caratteristiche: è un vino con denominazione d'origine, possiede qualità, notorietà o altri requisiti specifici attribuibili a tale origine geografica; le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica (raccolta e vinificazione); è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. Nel provvedimento viene eliminata la categoria “vino da tavola” e sigla “VQPRD” (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate). Sono istituite due categorie: “vini senza indicazione geografica”, “vini con indicazione geografica”. I vini “VQPRD” sono denominati vini con indicazione geografica passando quindi nella classificazione europea da DOCG/DOC a DOP e da IGT a IGP; sulle etichette le sigle DOCG, DOC e IGT non scompaiono dal momento che per l'Italia è ancora valida la classificazione della piramide dei vini. Possono coesistere le DOCG e DOP, DOC e DOP, IGT e IGP.

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