Cassa integrazióne guadagni

gestione speciale INPS istituita con decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 788 con il compito di assicurare una prestazione previdenziale economica in sostituzione o integrazione della retribuzione a lavoratori dipendenti da imprese industriali sospesi o impegnati ad orario ridotto. L'istituto, più volte esteso a nuove categorie di lavoratori, prevede due tipi di interventi, ordinari (CIG) e straordinari (CIGS): il primo riguarda solo operai e intermedi, il secondo anche gli impiegati. L'intervento della cassa , richiesto dal datore di lavoro in seguito alla contrazione o alla sospensione dell'attività produttiva dovuta a fatti aziendali o a crisi economiche settoriali o locali, consiste nel corrispondere al lavoratore (tramite rimborso al datore di lavoro) l'80% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito lavorando a tempo pieno. La durata del trattamento, concesso con decreto, è di 12 mesi. Il periodo può essere prorogato, perdurando lo stato di crisi, se ricorrono ancora i presupposti del trattamento. Gli oneri della cassa sono coperti da un contributo, a totale carico del datore di lavoro, fissato in percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori aventi diritto all'assistenza. Nel corso degli anni Settanta, l'utilizzo di tale strumento ha stravolto la sua concezione iniziale: esso progressivamente veniva a costituire il canale attraverso cui da un lato si permetteva alle imprese di ridurre il numero di lavoratori operanti nelle fabbriche, dall'altro si garantiva a tali lavoratori dismessi in modo permanente (a zero ore di lavoro) un reddito di poco inferiore a quello di mercato. La funzione di ammortizzatore sociale della cassa contribuì in quel periodo alla crescita dell'inflazione e appesantì il disavanzo pubblico. Con il passare degli anni, l'intensificarsi dei controlli e l'introduzione dell'istituto della mobilità hanno enormemente affievolito il ricorso alla Cassa integrazione. Con la legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e con il DPR 10 giugno 2000, n. 218, sono stati definiti i requisiti e semplificate le procedure per la concessione del trattamento.

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