Le società di capitali
Le società di capitali si distinguono dalle precedenti per un tratto molto importante: il capitale apportato nell'azienda prevale rispetto alla presenza dei soci. La società risponde delle sue obbligazioni con i suoi beni, mentre la responsabilità giuridica dei soci è limitata alla quota da ciascuno conferita come capitale di rischio. Le società di capitali si dividono a loro volta in: società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.
La società a responsabilità limitata (s.r.l.)
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali strutturata essenzialmente come una società per azioni, con alcune importanti differenze. La società non può emettere azioni o obbligazioni, e le quote di partecipazione dei soci, non potendo essere rappresentate da azioni e dunque non potendo circolare come titoli di credito, possono essere trasferite con le forme della cessione del credito; per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il proprio patrimonio (art. 2472 cod. civ.); il capitale minimo della società è di 10.000 euro (art. 2474); il nuovo testo dell'art. 2488 cod. civ. dispone l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a 100.000 euro e se è stabilita nell'atto costitutivo o se per due esercizi successivi sono stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis; ogni socio ha diritto ad aver notizia dello svolgimento degli affari sociali (art. 2489) e le assemblee sono convocate con lettera raccomandata a tutti i soci (art. 2484). In genere, questo tipo di società è utilizzato dalle imprese di piccole dimensioni, nelle quali i soci vogliono comunque rischiare solo il loro conferimento.
La società a responsabilità limitata unipersonale
In attuazione di una direttiva comunitaria europea, è stata introdotta nel nostro ordinamento la società a res europeaponsabilità limitata unipersonale. Tale società può essere costituita con atto unilaterale e può perciò avere sin dall'inizio un unico socio. Se è una persona fisica, purché non socia di altra società di capitali, l'unico socio può fruire del beneficio della limitazione di responsabilità. A tutela dei terzi, tale caratteristica è concessa alle seguenti condizioni: a) che le generalità dell'unico socio siano rese pubbliche mediante l'iscrizione nel Registro delle imprese; b) che i conferimenti in denaro dell'unico socio debbano essere interamente versati in sede sia di costituzione sia di aumento del capitale sociale. Inoltre, egli è sempre solo creditore chirografaro della società.
La società per azioni (s.p.a.)
La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitali con personalità giuridica le cui vicende sono, quindi, del tutto indipendenti da quelle dei soci.
La società risponde dei propri debiti unicamente con il patrimonio, e i soci, se la società è in perdita o fallisce, perdono solo il conferimento con il quale hanno acquistato azioni della società (la qualità di socio si acquisisce infatti mediante l'acquisto di azioni). La partecipazione dei soci alla vita della società è di natura prevalentemente economica nel senso che, se la società è in attivo, ai soci vengono distribuiti utili: essi, però, non amministrano la società, né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all'attività di amministrazione. Per questo, e poiché le vicende delle grandi s.p.a. coinvolgono un elevato numero di soci-risparmiatori, la legge detta alcune norme a tutela del capitale e della veridicità dei bilanci sociali, dato che la possibilità da parte della società di pagare i propri debiti risiede solo nel capitale e nella solidità del patrimonio, del quale la contabilità sociale deve essere specchio fedele.
La legge richiede che la società sia costituita per atto pubblico (art. 2328 cod. civ.). L'atto costitutivo deve indicare: a) le generalità dei soci fondatori e degli eventuali promotori; b) la denominazione della società e la sua sede, nonché l'indicazione delle eventuali sedi secondarie; c) l'oggetto sociale, cioè l'attività che sarà svolta dalla società; d) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato (che per legge non può essere inferiore a 100.000 euro); e) il numero delle azioni e il loro valore nominale (l'azione è infatti una frazione del capitale, che indica l'ammontare della partecipazione del socio al capitale stesso); f) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; g) le regole per la ripartizione degli utili dell'attività sociale; h) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori e ai soci fondatori; i) il numero degli amministratori e dei sindaci, indicando quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza; l) la durata della società; m) le spese approssimativamente necessarie per la costituzione della società e la sua durata.
Redatto l'atto costitutivo e lo statuto (il codice civile dispone, all'art. 2328 comma 2, che lo statuto in cui sono contenute le norme relative al funzionamento della società, anche qualora costituisca un atto separato, si consideri parte integrante dell'atto costitutivo cui deve essere allegato), i soci fondatori devono richiedere l'omologazione del tribunale, il quale a tal fine controlla che i soci si siano impegnati a versare l'intero capitale (capitale sottoscritto) e che abbiano già versato presso una banca, a nome della società, almeno i tre decimi di tale capitale; controlla altresì che sussistano tutte le autorizzazioni governative necessarie per svolgere l'attività sociale (art. 2329).
Verificato l'adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, il tribunale ordina l'iscrizione della società presso il Registro delle imprese: da quel momento la società acquista la personalità giuridica, e dunque la piena operatività di soggetto dotato di autonomia patrimoniale. Per le operazioni effettuate prima dell'iscrizione sono responsabili verso i terzi illimitatamente e solidalmente i soggetti che hanno agito (art. 2331, comma 2), e la stessa norma (comma 3) dispone la nullità dell'emissione e della vendita delle azioni effettuate prima dell'iscrizione della società.
Gli organi della società per azioni sono essenzialmente tre: l'assemblea, il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) (artt. 2380-2396) e il collegio sindacale. L'assemblea è l'organo collegiale cui compete la funzione deliberativa. Consiste nella riunione dei soci, che avviene nei modi stabiliti dalla legge, al fine di deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame. In base all'oggetto della deliberazione si distingue tra: a) assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio; b) assemblea straordinaria, che delibera su argomenti di particolare importanza per la società. Il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) è responsabile dell'attività di gestione. L'atto costitutivo o l'assemblea determinano l'estensione del potere di rappresentanza degli amministratori; in ogni caso, le limitazioni del potere di rappresentanza non possono essere opposte al terzo che in buona fede abbia stipulato un contratto con la società (si pensi al caso in cui gli amministratori, per espressa previsione statutaria, non possano alienare gli immobili sociali; se un terzo acquista l'immobile da un amministratore, il suo acquisto è ritenuto valido, a meno di non provare che il terzo ha intenzionalmente agito in danno della società). Gli amministratori (e i direttori generali) rispondono in prima persona dei danni causati dalla loro malaccorta gestione: essi sono responsabili verso la società in quanto tale, considerata come autonomo soggetto, verso i creditori sociali e verso i singoli soci.
Il collegio sindacale è l'organo di controllo della società; essendo nominato dall'assemblea ne è espressione, esattamente come il consiglio di amministrazione, sul quale ha il dovere di vigilare: tale circostanza priva, di fatto, di rilevante efficacia la natura del controllo del collegio. Il d.lgs. 58/1998 ha modificato la disciplina del collegio sindacale delle società quotate, riservando ad esso il controllo della gestione, del rispetto della legge e dell'atto costitutivo e affidando il controllo sulla contabilità a società di revisione esterne.
Dovendo la società fare affidamento solo sulla consistenza del proprio patrimonio per far fronte alle proprie obbligazioni, gli amministratori hanno il dovere, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, di convocare l'assemblea, sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale della società. Se entro l'esercizio economico successivo la perdita non risulta diminuita di almeno un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in misura corrispondente alle perdite accertate (se rifiuta di farlo, la riduzione è disposta dal tribunale). Se, però, la perdita fa scendere il capitale al di sotto del limite minimo legale, l'assemblea deve obbligatoriamente deliberare un aumento di capitale (almeno fino al minimo legale di 100.000 euro) oppure deliberare la trasformazione della società in una struttura societaria con capitale minimo legale inferiore (per esempio la s.r.l.).
Tra i doveri degli amministratori rientra quello della redazione del bilancio di esercizio e del conto economico corredato da un'adeguata relazione al termine di ogni esercizio economico annuale, da sottoporre all'assemblea perché li approvi letta la relazione dei sindaci sullo stesso oggetto. Segue la pubblicazione del bilancio presso l'Ufficio del registro delle imprese.
Per le società quotate in borsa il bilancio, prima di essere approvato dall'assemblea, deve essere certificato da una società di revisione contabile, previamente scelta dall'assemblea tra quelle iscritte in un albo speciale presso la Consob . Affinché l'assemblea (e l'intero pubblico dei creditori e dei terzi che vengono in contatto con la società) possano avere chiara nozione della sua situazione patrimoniale, il bilancio deve essere redatto secondo una serie di prescrizioni volte a garantirne la trasparenza, la chiarezza e la verità: gli amministratori che non rispettino tali prescrizioni non solo redigono un bilancio nullo, ma si rendono responsabili del grave reato di false comunicazioni sociali. Solo se dal bilancio emerge un utile, dopo l'approvazione l'assemblea può deliberare di distribuirlo ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute; peraltro, l'assemblea può aumentare il capitale o destinare gli utili a riserve, aumentando così la solidità economica della società.
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), modellata sostanzialmente sulla società per azioni, è caratterizzata però dalla presenza delle due categorie di soci. Come nella s.a.s., gli accomandatari sono necessariamente amministratori (art. 2465), ed è richiesto il loro consenso per ogni modifica dell'atto costitutivo (art. 2470): tale preminenza nella gestione sociale è dovuta al fatto che essi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (pur avendo la società personalità giuridica). Gli accomandanti, invece, devono solo effettuare i conferimenti cui si sono obbligati all'atto della sottoscrizione delle azioni (art. 2462): le quote di partecipazione di tutti i soci sono rappresentate da azioni. Questo tipo sociale non ha goduto di grande diffusione. Le società in accomandita per azioni vengono talvolta usate come holding familiare in cui i membri più importanti della famiglia sono soci accomandatari.