Introduzione
È la disciplina che si propone di regolare le attività di utilizzo del territorio (in specie le attività edilizie) sottoponendole a un regime pianificatorio e di programmazione. Secondo la Costituzione cost 117, rientra tra le materie per le quali le Regioni hanno potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, tra i quali figura la sottoposizione delle attività edilizie e di sfruttamento del territorio a un regime pianificatorio (il regolamento edilizio) L 1150 17/8/1942, articolato su piani territoriali regionali o intercomunali, piani regolatori comunali e strumenti urbanistici di dettaglio. Le attività edilizie, oltre che conformi agli strumenti urbanistici pianificatori, debbono essere previamente autorizzate dal Comune territorialmente competente con il rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia L 10 28/1/1977; disposizioni particolari regolano l'attività pianificatoria ed esecutiva nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, che ha per oggetto la costruzione di edifici residenziali a costo contenuto per le classi meno abbienti.
Le norme urbanistiche sottopongono le attività a un duplice vincolo: l'acquisizione della concessione edilizia, che attesta la conformità dell'intervento previsto alle disposizioni di legge e pianificatorie, e il rispetto in sede esecutiva delle previsioni progettuali e degli obblighi imposti con la concessione, la cui tutela è affidata all'attività di controllo comunale e provinciale e al sistema sanzionatorio, imperniato su fattispecie penali e su sanzioni amministrative. Le violazioni di natura amministrativa non prevedono solo sanzioni pecuniarie ma, nei casi più gravi, anche la demolizione dei manufatti abusivi o la loro acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune L 47 28/2/1985.