Pacchetti turistici
Sono disciplinati dal Dlgs 111 17/3/1995, di attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, venduti od offerti a prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore (o che comunque si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte), che risultano dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (sempre che tali servizi costituiscano parte significativa del pacchetto turistico). Il contratto di vendita di pacchetti turistici, per il quale la legge richiede la forma scritta e la redazione in termini chiari e precisi, deve contenere determinati elementi tra cui, a tutela del consumatore, l’indicazione della destinazione; della durata e delle date di inizio e di conclusione; delle generalità e dei recapiti dell’organizzatore o del venditore che sottoscrive il contratto; del prezzo del pacchetto e delle modalità di revisione dello stesso; dei diritti, delle tasse e degli altri oneri a carico del viaggiatore; dell’acconto (comunque non eccedente il 25% del prezzo) che deve essere versato all’atto della prenotazione e del termine per il pagamento del saldo; degli estremi della copertura assicurativa e delle altre polizze convenute con il viaggiatore; dei presupposti e delle modalità di intervento del fondo di garanzia; dei mezzi, delle caratteristiche e delle tipologie di trasporto, con la specificazione di data ora e luogo di partenza e ritorno (oltre che del tipo di posto assegnato); dell’ubicazione, della categoria e del livello dell’alloggio, per il caso in cui il pacchetto turistico comprende la sistemazione in albergo; dell’itinerario, delle visite , delle escursioni e degli altri servizi inclusi nel pacchetto (come la presenza di accompagnatori e guide turistiche); del termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; delle eventuali spese a carico del consumatore in caso di cessione del contratto ad un terzo; del termine per la presentazione di reclamo per inadempimento o inesatta esecuzione del contratto; del termine entro cui il consumatore deve comunicare la propria scelta in ipotesi di modificazione delle condizioni contrattuali. Copia del contratto stipulato, con la sottoscrizione e il timbro dell’organizzatore o del venditore, deve essere rilasciata al consumatore. A tutela e garanzia di questi la legge prevede uno specifico dovere di informazione a carico dell’organizzatore o del venditore, specificando le informazioni che costoro, nel corso delle trattative e preliminarmente all’inizio del viaggio, debbono fornire (per iscritto) al consumatore stesso. Sono infine dettate specifiche disposizioni relative al contenuto dell’opuscolo informativo.