Beni patrimoniali indisponibili
cc 826 Sono beni pubblici, mobili o immobili, che a differenza di quelli demaniali possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e non soltanto allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni.
1. Classificazione. Essi si dividono in beni indisponibili per natura, o perché appartenenti a un ente pubblico, o per destinazione. I beni indisponibili per la loro natura e per la funzione che assolvono possono appartenere soltanto allo Stato o a una Regione, mai a un soggetto privato. Rientrano in tale categoria le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere sottratte al proprietario del fondo. Certi beni patrimoniali diventano indisponibili solo se appartengono a un ente pubblico. Per essi l'indisponibilità non dipende dalla loro intrinseca natura, ma dall'appartenenza a un soggetto pubblico. Rientrano in tale categoria le foreste, le aree destinate all'edilizia popolare ed economica, le cose di interesse storico, artistico, culturale. Queste ultime possono appartenere anche a privati; tuttavia i reperti archeologici rinvenuti nel sottosuolo spettano allo Stato. I beni di interesse storico e culturale costituiti in raccolte di archivi, biblioteche e musei rientrano nella categoria dei beni demaniali. È stata fatta recentemente rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili la fauna selvatica.
2. Possibilità di trasferimento. A differenza dei beni demaniali quelli patrimoniali indisponibili possono essere trasferiti. Il principio generale valido per tutta la categoria è quello secondo cui i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. In pratica essi possono essere alienati, purché ciò non ne comporti la sottrazione alla loro destinazione pubblica. Sono invece assolutamente inalienabili per legge i seguenti beni patrimoniali indisponibili: le miniere e le foreste; gli atti e i documenti di enti pubblici; i beni di interesse artistico e storico. A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili possono essere acquistati dai terzi in forza di usucapione o in seguito a negozio stipulato dal non proprietario purché in buona fede. I beni indisponibili perdono l'indisponibilità quando lo stesso ente pubblico emana un atto nel quale dichiara di mutarne la destinazione o quando ne trasferisce la proprietà.
Miniere e cave. Sono luoghi ove viene esercitata con struttura imprenditoriale e in modo continuativo l'attività di estrazione di minerali. La normativa rd 1443 29/7/1927 3 distingue le miniere dalle cave (che hanno una diversa disciplina giuridica) per la tipologia dei materiali estratti.
1. Le miniere e le attività di sfruttamento. Per disposizione di legge le miniere appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato: le attività di sfruttamento di queste risorse sono pertanto riservate allo Stato, che può consentire ai privati di svolgerle, a seguito del rilascio di una concessione. Le competenze in materia spettano al ministro dell'industria, commercio e artigianato, che si vale di strutture periferiche denominate distretti minerari. Il permesso di sfruttamento ha natura giuridica di concessione amministrativa e viene rilasciato per un periodo determinato, non superiore a 3 anni. Lo scopritore di un giacimento minerario ha diritto di preferenza rispetto ai terzi per il rilascio della concessione di 'coltivazione', cioè dello sfruttamento del giacimento minerario per l'estrazione del materiale.
2. Le cave e le torbiere. L'attività di cava concerne l'estrazione di minerali e materiali non inclusi nell'elenco relativo alla coltivazione delle miniere: ciò comporta che sia giuridicamente definita 'cava' anche un'attività estrattiva sotterranea. La torbiera è un giacimento di torba, prodotta per fossilizzazione di combustibili naturali. A differenza delle miniere, cave e torbiere sono assoggettate a un regime autorizzatorio e non concessorio: il proprietario o chi abbia la disponibilità del fondo può chiedere alla Regione l'autorizzazione alla coltivazione. La Costituzione cost 117 attribuisce alle Regioni competenza legislativa nell'ambito dei principi dettati dalle leggi quadro statali; sono state pure trasferite alle Regioni le competenze amministrative. Qualora il proprietario non intraprenda o non sviluppi lo sfruttamento del giacimento, la Regione cc 826 può appropriarsi dell'area, che entra a far parte del suo patrimonio indisponibile e può essere dato in concessione: contro questi atti il proprietario può ricorrere alla giustizia amministrativa.